Tra Colleghi

Tra Colleghi è la newsletter di PMI.it dedicata ai lavoratori dipendenti. Ogni due settimane le novità del lavoro, spiegando in modo chiaro e concreto ciò che incide su diritti, sicurezza, stipendi e welfare.


29/09/2026

Tra colleghi – Il contratto porta l’aumento e lo stipendio resta uguale: com’è possibile?

Tra colleghi – Il contratto porta l'aumento e lo stipendio resta uguale: com'è possibile? Le novità dal mondo del lavoro per chi lavora ogni giorno
 
 
 
img
 
Novità, diritti, sicurezza
 

Tra colleghi

Ciao,

succede più spesso di quanto pensi: il contratto collettivo viene rinnovato, i giornali parlano di aumenti, i sindacati festeggiano, e quando arriva la busta paga il totale è identico al mese prima. La prima reazione è pensare a un errore dell’ufficio paghe, mentre nella maggior parte dei casi è tutto regolare e la spiegazione sta in una parola che vale la pena conoscere bene: superminimo assorbibile.

Ne parliamo adesso perché tra giugno e agosto la Cassazione è intervenuta quattro volte sull’argomento, e le nuove pronunce dicono una cosa interessante per chi lavora: contano anche i comportamenti dell’azienda negli anni, non solo quello che c’è scritto nel contratto. In più c’è una novità fiscale del 2026 che riguarda proprio gli aumenti “spariti”, e che qualcosa in tasca la porta comunque.

Buona lettura!

Cos'è il superminimo, in due parole

Il superminimo è la quota di stipendio che l’azienda riconosce a te personalmente, in aggiunta ai minimi previsti dal contratto collettivo. Magari te l’hanno dato in fase di assunzione per convincerti ad accettare, magari è arrivato dopo, come riconoscimento. Nel cedolino lo trovi come voce separata, accanto alla paga base.

Il punto delicato è cosa succede a questa voce quando il CCNL viene rinnovato e i minimi salgono. Qui le strade sono due: se il superminimo è non assorbibile, l’aumento si somma e lo stipendio cresce davvero, mentre se è assorbibile l’aumento entra nella paga base e contemporaneamente il superminimo scende dello stesso importo, lasciando il totale fermo dov’era.

La regola generale, confermata dai giudici in modo costante, è la seconda: il superminimo si assorbe, salvo eccezioni. E le eccezioni vanno dimostrate da chi le invoca, cioè da te.

Le tre eccezioni che salvano l’aumento

Il superminimo resta intoccabile in tre situazioni: quando datore e lavoratore hanno stabilito la non assorbibilità, con una clausola scritta nel contratto individuale oppure con un comportamento costante tenuto nei rinnovi precedenti; quando è il contratto collettivo a prevedere che gli aumenti dei minimi non assorbono i trattamenti individuali già in essere, come fanno alcune categorie; e quando quell’importo ti è stato riconosciuto per un motivo preciso, come particolari meriti o mansioni più gravose, e ha quindi una sua ragione autonoma di esistere.

Nei settori con rinnovi ravvicinati la questione si ripresenta a ogni tranche di aumento, e la risposta dipende da come è stato scritto il riconoscimento al momento dell’assunzione: per questo la formulazione esatta della clausola conta più di qualsiasi discorso fatto a voce.

Cosa ha detto la Cassazione quest'estate

Le quattro pronunce depositate tra giugno e agosto 2026 confermano la regola generale e allo stesso tempo spostano l’attenzione su un elemento che prima pesava meno: il comportamento tenuto dall’azienda negli anni.

Con l’ordinanza n. 18760 del 9 giugno la Corte ha ribadito che tocca al lavoratore dimostrare il titolo che rende intangibile il suo importo individuale. Con la sentenza n. 23704 del 21 luglio ha però riconosciuto che il mancato assorbimento praticato per anni, in modo costante e generalizzato, può consolidarsi in un uso aziendale di miglior favore, che a quel punto vincola l’azienda con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. E con le due sentenze gemelle del 5 agosto (n. 24475 e n. 24476) ha stabilito che il testo della clausola da solo non basta, perché il giudice deve valutare anche la condotta successiva delle parti, arrivando ad annullare una sentenza d’appello che aveva ignorato anni di rinnovi senza assorbimento.

Il caso deciso a luglio rende bene l’idea: un lavoratore percepiva il superminimo dal 1993 e in tutti quei rinnovi l’azienda non l’aveva mai assorbito, finché un giorno ha cambiato linea. I giudici hanno dato ragione a lui, perché tredici anni e più di prassi costante avevano ormai trasformato quella scelta in una regola.

Tradotto: se la tua azienda ha rinnovato il contratto tre, quattro volte senza mai toccare il tuo superminimo, quella storia conta, ed è un argomento concreto da far valere se al prossimo rinnovo cambia improvvisamente rotta.

E se l’azienda cambia idea dopo anni?

Una prassi consolidata non vincola per sempre, perché il datore può recedere dall’uso aziendale come si recede da un contratto collettivo senza scadenza. La Cassazione ha però fissato un paletto importante: serve una manifestazione di volontà chiara, univoca e portata a conoscenza di tutti i lavoratori interessati.

Smettere di applicare il beneficio in silenzio, quindi, non basta. Se dal cedolino sparisce un pezzo di superminimo senza che l’azienda abbia mai comunicato formalmente di voler chiudere con la vecchia prassi, quello per i giudici è un semplice inadempimento, non un recesso valido, e il lavoratore conserva le sue ragioni.

La prova tocca a te (anche nelle fusioni)

Un punto va detto con franchezza: in tutte queste vicende l’onere della prova grava sul dipendente. Nessuna presunzione ti assiste, quindi sei tu a dover indicare la pattuizione, la clausola collettiva o il diverso titolo che deroga alla regola dell’assorbimento, mentre la valutazione di quella volontà spetta al giudice di merito.

Lo stesso principio governa le operazioni societarie. In caso di fusione per incorporazione, l’assegno ad personam è assorbibile nel trattamento complessivamente più favorevole garantito dalla società che incorpora, a meno che il lavoratore dimostri che quell’importo nasceva da una valutazione delle sue condizioni personali. Chi ha vissuto un passaggio societario e si è visto sparire una voce storica dal cedolino, insomma, ha una strada, e passa dai documenti.

Come si legge l’assorbimento in busta paga

Facciamo i conti con un esempio. Un lavoratore ha 2.500 euro tra paga base e contingenza più 500 euro di superminimo, per un totale di 3.000 euro lordi al mese. Il rinnovo porta 300 euro sui minimi e il superminimo è assorbibile: la paga base sale a 2.800, il superminimo scende a 200 e il totale resta 3.000. L’aumento, di fatto, non arriva.

Le cose cambiano quando l’incremento contrattuale supera l’importo individuale: con un aumento di 600 euro la paga base arriva a 3.100, il superminimo si azzera e restano 100 euro di aumento vero, cioè la differenza tra i due valori. Con un superminimo non assorbibile, invece, tutti i 600 euro si sommerebbero ai 3.000 di partenza.

La sorpresa fiscale: il 5% vale anche sugli aumenti assorbiti

Qui arriva la parte che quasi nessuno conosce. Nel 2026 gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali godono di un’imposta sostitutiva del 5%, al posto di IRPEF e addizionali, e l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 ha chiarito che il beneficio spetta anche quando l’aumento assorbe il superminimo, perché quella somma conserva la sua natura di incremento da rinnovo.

In pratica il lordo non si muove, il netto sì. Prendiamo un aumento da rinnovo di 60 euro al mese interamente assorbito: su tredici mensilità vale 780 euro l’anno, che tassati in via ordinaria con un’aliquota del 33% costerebbero 257 euro di IRPEF, mentre con la sostitutiva se ne pagano 39. Sono circa 218 euro l’anno di differenza, a cui si aggiunge il risparmio sulle addizionali, per un aumento che sulla carta non hai mai visto.

Il beneficio riguarda i dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente 2025 fino a 33.000 euro, sugli importi corrisposti nel 2026 in attuazione di contratti collettivi sottoscritti tra il 2024 e il 2026.

Cosa fare adesso

Se dopo un rinnovo ti accorgi che il superminimo è sceso, una riduzione del genere non è di per sé illegittima, e prima di contestare serve mettere insieme i documenti giusti. Il percorso di verifica passa per cinque controlli:

  • Recupera la lettera di assunzione e ogni comunicazione successiva che ha riconosciuto l’importo, per leggere la formulazione esatta della clausola.
  • Confronta i cedolini dei rinnovi passati: un superminimo rimasto invariato a ogni aumento precedente è proprio la circostanza che la giurisprudenza del 2026 valorizza.
  • Leggi l’ultimo rinnovo del tuo CCNL, perché alcune categorie escludono espressamente l’assorbimento dei trattamenti individuali.
  • Ricostruisci il motivo del riconoscimento: un importo legato a meriti o a mansioni più gravose ha un titolo autonomo che lo protegge.
  • Parla con un consulente del lavoro o con il sindacato prima di avviare una contestazione formale, visto che la prova grava su di te.

E in ogni caso, controlla che sull’aumento da rinnovo, assorbito o no, ti sia stata applicata l’imposta sostitutiva del 5%: quella spetta comunque, se rientri nei requisiti.

📰 Notizie per chi lavora

🤝 Permessi 104 condivisi tra più familiari: chi sfora i tre giorni restituisce lo stipendio

Con la circolare n. 100 del 18 settembre l’INPS ha chiarito che il tetto dei tre giorni al mese si riferisce alla persona assistita, non ai singoli caregiver: se due fratelli si alternano e insieme superano il limite, le giornate in più vengono recuperate da chi le ha usate per ultimo, e assentarsi nello stesso giorno fa scattare la restituzione a metà per ciascuno. Chi divide l’assistenza in famiglia ha una sola difesa: un calendario condiviso, aggiornato prima di ogni richiesta.

🧾 Chi paga le tasse in Italia: il 65% dell’IRPEF da chi dichiara oltre 35mila euro

Il rapporto di Itinerari Previdenziali presentato al CNEL fotografa un’imposta concentrata su pochi: chi dichiara almeno 35mila euro lordi l’anno, circa 2mila netti al mese, versa il 65% dell’IRPEF, e la fascia che contribuisce di più è il ceto medio tra i 35 e i 55mila euro. All’estremo opposto 24,8 milioni di residenti non versano un euro, anche se la cifra va letta con attenzione, perché mette insieme minori e persone senza reddito con chi ha l’imposta azzerata da no tax area e detrazioni.

🧓 Pensioni anticipate, il conto salato della flessibilità

La Ragioneria dello Stato ha messo in fila i costi di Quota 100, 102, 103 e Opzione Donna: oltre 41 miliardi di euro tra il 2019 e il 2025, con il picco nel 2022. Numeri che spiegano perché la stagione delle “quote” si è chiusa senza eredi e perché dal 2027 ripartono gli scatti legati alla speranza di vita, con un mese in più di contributi richiesto per la pensione anticipata ordinaria.