Chi è esonerato dall'obbligo di reperibilità
Sono esonerati dall’obbligo di reperibilità i lavoratori che rientrano in una delle seguenti condizioni:
- affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- titolari di cause di servizio ascrivibili alle prime tre categorie della tabella A del DPR 30 dicembre 1981, n. 834, o di patologie di cui alla tabella E del medesimo decreto (mancanza di arti, deformazioni gravi e condizioni assimilabili);
- affetti da stati patologici connessi ad invalidità pari o superiore al 67%.
