Tempistiche e momento di effettuazione dell’investimento
Il super ammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. La delimitazione temporale è rigida: non è prevista una proroga automatica per gli investimenti prenotati entro la scadenza ma consegnati successivamente. Per questo motivo, la corretta individuazione del momento di effettuazione dell’investimento assume rilievo decisivo.
Ai fini fiscali, occorre fare riferimento alle regole generali di competenza previste dal TUIR, che variano in funzione della modalità di acquisizione del bene. Non rileva la data dell’ordine o del pagamento dell’acconto, ma il momento in cui si perfeziona l’acquisizione secondo i criteri civilistici e fiscali.
In particolare:
- per gli acquisti in proprietà, rileva la data di consegna o spedizione del bene;
- per i contratti di leasing, rileva la data di consegna del bene all’utilizzatore o, se previsto contrattualmente, la data di esito positivo del collaudo;
- per gli appalti, rileva la data di ultimazione e accettazione dell’opera;
- per i contratti con stati di avanzamento lavori, rileva la maturazione dei singoli SAL nei limiti dell’opera verificata e accettata;
- per le realizzazioni in economia, rileva l’imputazione dei costi secondo i criteri di competenza.
È su questa griglia che si determina se l’investimento rientra nel periodo agevolato. Una consegna formalizzata oltre il 30 settembre 2028, anche a fronte di un ordine antecedente, comporta l’esclusione dalla misura.
Occorre inoltre distinguere il momento di effettuazione dell’investimento da quello di entrata in funzione e, nel caso dei beni 4.0, da quello di interconnessione. La deduzione maggiorata decorre dall’esercizio in cui il bene risulta entrato in funzione e, ove richiesto, interconnesso. Un disallineamento temporale tra acquisizione e interconnessione può quindi differire la fruizione del beneficio.
