Beni per autoproduzione da fonti rinnovabili e requisiti UE/SEE
Accanto ai beni materiali Industria 4.0, la disciplina del super ammortamento estende il proprio perimetro agli investimenti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Si tratta di impianti e componenti finalizzati alla produzione e all’autoconsumo di energia, installati nell’ambito dell’attività d’impresa e funzionali alla riduzione del fabbisogno energetico aziendale.
L’agevolazione riguarda esclusivamente beni nuovi, direttamente collegati al processo produttivo o alla struttura operativa dell’impresa. Non rientrano nel perimetro gli impianti destinati alla mera rivendita di energia o a finalità speculative. La finalità dell’investimento deve essere coerente con l’autoproduzione e l’utilizzo interno dell’energia generata.
Un ulteriore profilo da verificare riguarda l’ambito territoriale. I beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato oppure, nei limiti consentiti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato, in altri Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. In tali casi, è necessario assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla normativa UE in materia di compatibilità e tracciabilità dell’investimento.
Anche per questa categoria di beni valgono le regole generali in materia di documentazione e tracciabilità. È quindi necessario conservare la documentazione tecnica che attesti le caratteristiche dell’impianto, la sua entrata in funzione e l’effettiva destinazione all’autoconsumo. In assenza di tali elementi, l’agevolazione può essere oggetto di contestazione in sede di controllo.
