Agevolazioni prima casa, per chi ne possiede già una
Le agevolazioni prima casa spettano anche a chi, al momento del nuovo acquisto, è già proprietario di un immobile comprato con lo stesso beneficio, a condizione che la casa già posseduta venga venduta entro due anni dalla data del nuovo atto.
Se questo impegno non viene rispettato, si decade dall’agevolazione fruita sul nuovo acquisto. In tal caso sono dovute le imposte in misura ordinaria, gli interessi e la sanzione del 30%, salvo la possibilità di ridurre il carico sanzionatorio tramite ravvedimento operoso nei casi consentiti.
Il contribuente che si accorge di non poter rispettare l’impegno di vendita può presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso cui è stato registrato l’atto un’istanza di riliquidazione dell’imposta, con pagamento della differenza dovuta e dei relativi interessi.
L’importo richiesto con l’avviso di liquidazione può essere rateizzato fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure fino a 16 rate trimestrali se la maggiore imposta dovuta supera 50.000 euro.
Attenzione: l’agevolazione non spetta se il nuovo immobile si trova nello stesso Comune in cui l’acquirente possiede già un’altra abitazione, anche se acquistata senza i benefici prima casa. In questo caso, il successivo impegno alla vendita non consente di superare la causa ostativa.
