Rifiuto della fattura alla PA: i cinque casi possibili
Il rifiuto della fattura elettronica da parte della Pubblica Amministrazione è circoscritto ai casi individuati dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 agosto 2020, n. 132, che ha introdotto l’articolo 2-bis nel D.M. 3 aprile 2013, n. 55. La notifica inviata al fornitore deve riportare la causa del rifiuto.
I casi previsti sono:
- fattura riferita a un’operazione effettuata in favore di un soggetto diverso dall’amministrazione destinataria;
- omessa o errata indicazione di CIG o CUP quando la normativa ne richiede la presenza;
- omessa o errata indicazione del codice di repertorio dei dispositivi medici nei casi previsti;
- omessa o errata indicazione del codice AIC e del relativo quantitativo per i medicinali nei casi previsti;
- omessa o errata indicazione di numero e data della determinazione dirigenziale di impegno di spesa per le fatture emesse verso Regioni ed enti locali.
Il DM. 24 agosto 2020, n. 132 esclude inoltre il rifiuto quando gli elementi informativi possono essere corretti attraverso le procedure di variazione previste dall’articolo 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
