CIG e CUP: quando vanno indicati nella fattura alla PA
Il CIG va riportato nelle fatture elettroniche verso la PA salvo i casi esclusi dagli obblighi di tracciabilità; il CUP è richiesto per opere pubbliche, manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e negli ulteriori casi previsti dalla legge. Fino al 31 dicembre 2026 il riferimento è l’articolo 25, commi 2 e 3, del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89.
Dal 1° gennaio 2027 la stessa disciplina è collocata nell’articolo 75 del D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di IVA. Il nuovo articolo conferma anche che la PA non procede al pagamento quando mancano CIG o CUP nei casi in cui sono richiesti.
Per ridurre gli errori, CIG e CUP vanno confrontati con il contratto o con la documentazione della stazione appaltante, nella quale i codici sono indicati quando la normativa ne richiede l’utilizzo.
