Inabilità e superstiti con le regole dell'ente di riferimento
La pensione di inabilità in cumulo si consegue in base ai requisiti della gestione alla quale il professionista risulta iscritto al momento dell’evento invalidante.
Quando l’iscrizione al momento dell’inabilità riguarda una gestione INPS, il riferimento è l’articolo 2 della legge n. 222/1984. L’assegno ordinario di invalidità è escluso dal cumulo, perché è una prestazione diversa dalla pensione di inabilità.
La pensione ai superstiti in cumulo è ammessa per decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017. Il diritto alla pensione indiretta si verifica in base alla forma pensionistica alla quale il dante causa era iscritto al momento della morte.
Le pensioni dirette liquidate in cumulo sono reversibili ai superstiti secondo le regole e le aliquote previste da ciascuna gestione per la propria quota.
