Oneri bancari ed estinzione anticipata per anticipo TFS e TFR
Per l’anticipo del TFS/TFR a condizioni agevolate, banche e intermediari finanziari applicano il tasso di interesse previsto dall’Accordo quadro, senza commissioni, spese o altri oneri diversi da quelli espressamente ammessi dalla normativa e dal contratto.
Il soggetto finanziato può richiedere in qualsiasi momento l’estinzione anticipata del finanziamento, secondo le modalità previste dal contratto.
L’eventuale indennizzo per estinzione anticipata resta a carico del richiedente e non può superare i costi sostenuti dall’intermediario per la gestione dell’operazione, né risultare superiore agli interessi che sarebbero maturati in assenza di estinzione anticipata.
