Tra Colleghi

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26/05/2026

Tra colleghi – Dimissioni: cosa fare, cosa si perde, cosa si rischia

Tra colleghi – Dimissioni: cosa fare, cosa si perde, cosa si rischia Le novità dal mondo del lavoro per chi lavora ogni giorno
 
 
 
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Novità, diritti, sicurezza
 

Tra colleghi

Ciao,

dare le dimissioni è una di quelle decisioni che si maturano lentamente e poi si firmano in fretta. Si chiude la porta di un lavoro, magari dopo anni, magari per un’opportunità migliore, magari perché non se ne può più. Ma quel passaggio — dal momento in cui dici “voglio andarmene” al momento in cui esci dall’azienda per l’ultima volta — è regolato da una serie di passaggi precisi che possono fare una grande differenza nei tuoi diritti, nel tuo portafoglio e nella tua tranquillità futura.

Quante mensilità di preavviso devi? Cosa succede al TFR? E soprattutto: hai diritto alla NASpI o no? Sono tutte domande che hanno risposte diverse a seconda del tuo contratto, della tua situazione e — soprattutto — di come dai le dimissioni.

Questo numero ti porta passo per passo dentro la procedura, per non lasciarti scoprire qualcosa quando è troppo tardi.

Buona lettura!

Dimissioni: cosa fare, cosa si perde, cosa si rischia

Dare le dimissioni in Italia non è più una questione di lettera scritta a mano e consegnata a malincuore in segreteria. Dal 2016, la procedura è esclusivamente telematica e segue regole precise. Conoscerle prima di compiere il passo è il modo migliore per evitare sorprese — e per non lasciare sul tavolo soldi e tutele a cui avresti diritto.

La procedura telematica: come si fanno davvero

Dal 12 marzo 2016, tutte le dimissioni dei lavoratori dipendenti del settore privato devono essere comunicate al Ministero del Lavoro esclusivamente in modalità telematica. Le dimissioni cartacee sono inefficaci. La regola è stata introdotta per contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco” — fogli firmati al momento dell’assunzione e usati dal datore per liberarsi del lavoratore senza dovergli pagare nulla.

Per inviare le dimissioni hai due strade. La prima è farlo in autonomia attraverso il portale servizi.lavoro.gov.it, accedendo con SPID, CIE o CNS. Esiste anche un’app mobile chiamata “Dimissioni Volontarie” che permette di seguire la stessa procedura dallo smartphone. Il sistema recupera automaticamente i dati del tuo rapporto di lavoro, e tu devi solo indicare la tipologia di dimissioni (volontarie o per giusta causa) e la data di decorrenza.

La seconda strada è rivolgersi a un soggetto abilitato: patronato (CGIL, CISL, UIL, ACLI e altri), sindacatoconsulente del lavoroente bilaterale o Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il servizio è generalmente gratuito presso i patronati ed è particolarmente utile se non hai dimestichezza con le procedure online o vuoi una verifica preliminare sulla tua situazione.

Eccezioni alla procedura telematica: non si applica al lavoro domestico (colf, badanti, baby-sitter), alle dimissioni durante il periodo di prova, e alle dimissioni rese nelle sedi protette (Ispettorato del Lavoro, sindacati, commissioni di certificazione). In questi casi vale ancora la comunicazione scritta tradizionale.

Una nota importante sulla data di decorrenza: nel modulo devi indicare il giorno successivo al tuo ultimo giorno di lavoro, non il giorno in cui invii le dimissioni. Se il tuo ultimo giorno è il 30 luglio, la data di decorrenza è il 31 luglio. Sembra un dettaglio, ma una data sbagliata può creare problemi nella comunicazione obbligatoria di cessazione e nei calcoli successivi.

Il preavviso: quanto dura e perché conta

Salvo casi specifici, chi si dimette è tenuto a rispettare un periodo di preavviso: una sorta di transizione che permette al datore di lavoro di organizzarsi per sostituirti. La durata del preavviso non è fissata da una legge generale ma dal tuo Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) e varia in base a tre fattori: livello di inquadramento (operai, impiegati, quadri), anzianità di servizio e qualifica.

Per dare un riferimento di massima, nei principali CCNL il preavviso per impiegati varia da 15-30 giorni nei primi anni fino a 60-90 giorni per chi ha lunga anzianità. Per i quadri e le figure più alte può arrivare a 4-6 mesi. Per gli operai i tempi sono generalmente più brevi, da pochi giorni a un mese.

La decorrenza del preavviso è un punto delicato. Per la maggior parte dei contratti il conteggio inizia dal giorno successivo all’invio della comunicazione telematica. Ma alcuni CCNL prevedono regole diverse: il CCNL Commercio, ad esempio, ha date fisse di decorrenza (il 1° o il 16 del mese), quindi se invii le dimissioni il 5 il preavviso parte dal 16, se le invii il 20 dal 1° del mese successivo. Vale la pena verificare il proprio contratto prima di scegliere la data di invio.

Durante il preavviso si lavora regolarmente e si percepisce la retribuzione normalmente. Malattia, infortunio e maternità sospendono il preavviso: i giorni in cui sei a casa per questi motivi non si contano e la data di fine rapporto si sposta in avanti.

Cosa succede se non rispetti il preavviso? Il datore di lavoro ha il diritto di trattenere un’indennità sostitutiva dalla tua ultima busta paga, pari alla retribuzione che avresti percepito nei giorni di preavviso non lavorati. In pratica, paghi tu i giorni che non hai lavorato. Se il tuo lordo giornaliero è di circa 70 euro e devi 20 giorni di preavviso, la trattenuta sarà di circa 1.400 euro lordi.

Esiste un’eccezione importante: se hai trovato un nuovo lavoro e il nuovo datore ti vuole subito, puoi cercare un accordo scritto con il datore uscente per la rinuncia al preavviso. Senza accordo, la trattenuta è automatica.

Hai 7 giorni per ripensarci

La legge ti tutela dal pentimento. Dopo aver inviato la comunicazione telematica hai 7 giorni di tempo per revocare le dimissioni. La revoca si fa con la stessa procedura usata per l’invio, attraverso il portale del Ministero o tramite un soggetto abilitato.

Se revochi entro i 7 giorni, le dimissioni vengono considerate come mai presentate e il rapporto di lavoro continua. Anche se nel frattempo il datore avesse già assunto un sostituto, hai comunque diritto a tornare al tuo posto. Dopo i 7 giorni, l’unica strada per tornare in azienda è una nuova assunzione concordata con il datore.

NASpI sì o NASpI no: la domanda da un milione di euro

Questo è il punto su cui si sbaglia di più, e lo sbaglio costa caro. La regola generale è semplice: chi si dimette volontariamente non ha diritto alla NASpI, perché la disoccupazione non è considerata involontaria. Si chiama “indennità di disoccupazione” non a caso.

Ma la regola ha tre eccezioni importanti, e conoscerle prima di firmare è fondamentale.

Prima eccezione: dimissioni per giusta causa. Se il datore di lavoro commette una mancanza così grave da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto, puoi dimetterti senza preavviso e mantenendo il diritto alla NASpI. La giurisprudenza ha consolidato alcuni casi tipici:

  • Mancato pagamento ripetuto dello stipendio (orientamento prevalente: almeno 2 mensilità arretrate)
  • Mancato versamento dei contributi previdenziali
  • Molestie sessuali sul luogo di lavoro
  • Mobbing o straining (comportamenti vessatori sistematici)
  • Demansionamento illegittimo e umiliante
  • Modifica unilaterale peggiorativa delle condizioni di lavoro
  • Trasferimento di sede senza valide ragioni tecniche e organizzative
  • Richiesta di compiere atti illeciti

Per usare correttamente la giusta causa, nel modulo telematico devi indicare specificamente “Dimissioni per giusta causa” e descrivere brevemente il motivo. Se selezioni “dimissioni volontarie” e poi cerchi di rivendicare la giusta causa, l’INPS rigetterà la domanda di NASpI.

Attenzione: la giusta causa può essere contestata dal datore di lavoro, e in caso di contenzioso devi essere in grado di dimostrarla con prove documentali. Prima di dimetterti per giusta causa, raccogli tutto: buste paga arretrate, email, comunicazioni, eventuali certificati medici legati allo stress o al mobbing, testimonianze. Senza prove rischi di vedere rigettata la NASpI e di subire anche la trattenuta del preavviso.

Seconda eccezione: maternità e paternità. La lavoratrice madre che si dimette dall’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino ha diritto alla NASpI. La stessa tutela si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità. In questo caso non serve dimostrare alcuna giusta causa: le dimissioni sono automaticamente equiparate a perdita involontaria del lavoro, a patto che vengano convalidate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro. La convalida è obbligatoria: senza, le dimissioni non producono effetti.

Terza eccezione: risoluzione consensuale presso l’Ispettorato. Se concordi con il datore la chiusura del rapporto attraverso una procedura di conciliazione presso l’Ispettorato del Lavoro o in altra sede protetta, puoi ottenere il diritto alla NASpI. È una via meno conosciuta ma utile in alcune situazioni complicate, dove né le dimissioni semplici né il licenziamento sono praticabili.

La domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Se la presenti entro l’ottavo giorno, l’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione; se la presenti dopo, perdi i giorni intercorsi.

Cosa ti spetta sempre, in ogni caso

Indipendentemente dal motivo per cui te ne vai e dal fatto che tu abbia o meno diritto alla NASpI, ci sono somme che il datore di lavoro deve pagarti sempre alla cessazione del rapporto. Sono le cosiddette competenze di fine rapporto:

  • TFR (Trattamento di Fine Rapporto): tutto quello che hai accumulato durante il rapporto di lavoro, salvo che tu non abbia scelto di destinarlo a un fondo pensione. Va liquidato entro tempi che variano in base al CCNL — di solito tra 30 e 90 giorni dalla cessazione, anche se per le aziende più grandi possono essere più lunghi.
  • Ratei di tredicesima e quattordicesima: la quota maturata nei mesi di lavoro dell’anno in corso, calcolata in dodicesimi (o quattordicesimi).
  • Ferie e permessi non goduti: tutte le ferie e i permessi maturati e non utilizzati vengono pagati in busta paga come monetizzazione.
  • Ultimo stipendio: il mese (o la frazione di mese) effettivamente lavorato.
  • Eventuali premi e indennità maturati ma non ancora pagati.

L’ultimo cedolino — quello che chiude il rapporto — è un documento da conservare con cura. Riassume tutte le competenze e ti permette di verificare che ti sia stato pagato tutto il dovuto. Se trovi voci che non tornano, hai 5 anni di tempo per contestare le somme non pagate.

In caso di dimissioni per giusta causa, oltre a tutto quanto sopra, ti spetta anche l’indennità sostitutiva del preavviso: il datore deve pagarti come se avessi lavorato i giorni di preavviso, perché la responsabilità della rottura del rapporto è imputabile a lui.

Casi particolari: quando le regole cambiano

Periodo di prova. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza dover motivare la decisione. Le dimissioni in periodo di prova non richiedono la procedura telematica e si possono dare con una semplice comunicazione scritta. La NASpI in caso di dimissioni durante la prova non spetta, salvo che il rapporto si configuri come una vera assunzione mascherata.

Contratti a tempo determinato. Tecnicamente non puoi dimetterti prima della scadenza del contratto, salvo casi di giusta causa. Se lo fai senza giusta causa, il datore di lavoro può chiederti il risarcimento del danno per la rottura anticipata. Una via alternativa è la risoluzione consensuale, ma richiede l’accordo del datore.

Apprendistato. Si applica la disciplina del contratto a tempo indeterminato per quanto riguarda le dimissioni: procedura telematica, preavviso secondo CCNL, regole NASpI standard.

Lavoro domestico. Per colf, badanti e baby-sitter le dimissioni si danno con comunicazione scritta direttamente al datore (la famiglia), nel rispetto del preavviso previsto dal CCNL Domestico, senza procedura telematica.

Dimissioni “di fatto” — attenzione alla trappola. Dal 2024 il Collegato Lavoro ha introdotto una norma importante: se ti assenti dal lavoro senza giustificazione per un periodo superiore a quello previsto dal CCNL — o, in mancanza di previsione contrattuale, per più di 15 giorni consecutivi — il datore può segnalare il caso all’Ispettorato e il rapporto viene considerato concluso per tua volontà. È equivalente a dimissioni volontarie: niente NASpI, niente tutele. Se ti trovi in difficoltà e non riesci ad andare al lavoro, è fondamentale comunicare e documentare il motivo, anche con un certificato medico.

📰 Notizie per chi lavora

⚖️ Falsa malattia: la Cassazione dice che il certificato medico vale

Con l’ordinanza n. 8738 dell’8 aprile 2026 la Cassazione ha annullato il licenziamento di un lavoratore accusato di malattia simulata. Il datore aveva letto alcune uscite di casa come prova della finzione, ma la Corte ha ribadito che, in presenza di un certificato medico regolare, l’accusa richiede una base probatoria solida e coerente. In caso di sindrome ansioso-depressiva, per esempio, uscire di casa può essere del tutto compatibile con la diagnosi. Il certificato del medico di base conserva pieno valore: il licenziamento disciplinare resta possibile solo davanti a una falsa malattia effettivamente provata, non a semplici sospetti. Un principio diverso da quello sulle assenze seriali e ripetute, dove invece il contesto pesa.

➡️ L’ordinanza e cosa serve davvero per contestare la malattia

🛡️ Demansionato per motivi di salute? Senza alternative provate è mobbing

Con l’ordinanza n. 12547/2026 la Cassazione ha confermato la condanna di un’azienda per demansionamento e mobbing. Il principio è netto: quando un lavoratore diventa fisicamente inidoneo alla sua mansione, il datore può assegnarlo a compiti inferiori solo dopo aver dimostrato che non esistono incarichi equivalenti compatibili con il suo stato di salute (art. 42 del D.Lgs. 81/2008). Nel caso esaminato la retrocessione si era accompagnata a controlli eccessivi, richiami immotivati e disparità di trattamento rispetto ai colleghi: una sequenza persecutoria che ha fatto scattare il mobbing, con risarcimento del danno alla professionalità e alla salute.

➡️ Quando la ricollocazione diventa illegittima

🏖️ Ferie nella PA: turni e notturni vanno pagati anche in vacanza

Due sentenze convergenti delle Corti d’Appello di Roma (n. 2737/2026) e Torino (n. 87/2026) stabiliscono che le indennità di turno, notturno e festivo fanno parte della retribuzione anche durante le ferie dei dipendenti pubblici. Il motivo: una busta paga più leggera in vacanza scoraggerebbe dal prendere le ferie, un effetto vietato dal diritto europeo (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE) e dall’art. 36 della Costituzione. Le pronunce riguardano la sanità, ma il principio vale per tutto il pubblico impiego. Chi negli anni ha ricevuto una retribuzione feriale ridotta può valutare di agire entro i termini di prescrizione.

➡️ Il principio e cosa cambia per i dipendenti pubblici