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Novità, diritti, sicurezza
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Tra colleghi
Ciao,
c’è una cosa che capita ogni anno, tra giugno e luglio, e che ogni anno torna a sorprenderci come fosse la prima volta: il caldo vero. Quello che ti si appiccica addosso appena esci di casa, che trasforma il tragitto in metro in una piccola prova di resistenza, che ti fa fissare il termostato dell’ufficio chiedendoti se sei tu a stare male o se davvero là dentro ci sono 30 gradi.
Se lavori all’aperto — in cantiere, nei campi, su un piazzale logistico — la questione è ancora più seria: per te il caldo non è disagio, è rischio. Eppure, quando si parla di “cosa dice la legge sul caldo al lavoro”, la risposta che la maggior parte di noi conosce è approssimativa. Quanti gradi servono per fermarsi? Posso chiedere l’aria condizionata? La cassa integrazione per il caldo esiste davvero o è una leggenda urbana?
Prima che le ondate di calore arrivino sul serio — e quest’anno sembrano arrivare in fretta — vale la pena fare chiarezza. Perché la legge, in materia, dice molto più di quanto si pensi. Solo che non lo dice quasi mai in modo diretto.
Buona lettura!
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Caldo al lavoro: quando puoi fermarti, cosa devi pretendere, chi paga
Cominciamo dall’equivoco più grande: in Italia non esiste una “temperatura massima” oltre la quale, per legge, si smette di lavorare. Non c’è un numero magico — non 35, non 40, non 38 percepiti. Chi te lo dice in modo perentorio, ti sta semplificando troppo. La legge italiana ragiona in un modo diverso, più sofisticato: non fissa una soglia uguale per tutti, ma impone al datore di lavoro di valutare il rischio caso per caso e di adottare misure concrete. Quello che cambia tutto, però, è che il datore non può semplicemente decidere di ignorare il problema. Vediamo perché.
Il principio che regge tutto: l’articolo 2087
Esiste un articolo del Codice Civile che è il fondamento di tutta la sicurezza sul lavoro in Italia, e che vale la pena conoscere: l’articolo 2087. Dice una cosa molto semplice e molto potente: l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Tradotto: il datore di lavoro deve fare tutto quello che è ragionevolmente possibile per proteggere la tua salute. Non può aspettare che la legge gli dica esattamente cosa fare per ogni singolo rischio — deve agire prima.
Questo principio generale è poi tradotto in regole più dettagliate dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), che obbliga il datore a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). E il rischio da calore — chiamato tecnicamente “stress termico” — è uno dei rischi che il DVR deve considerare in modo esplicito. Non è un’opzione, è un obbligo.
Nel giugno 2025 la Conferenza delle Regioni ha approvato le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare: un documento che tratta il rischio termico come rischio lavorativo a tutti gli effetti, da valutare e prevenire sistematicamente. È diventato il punto di riferimento per RSPP e medici competenti in tutta Italia.
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Se lavori all'aperto: le ordinanze regionali e lo stop nelle ore centrali
Qui la situazione è cambiata molto negli ultimi anni. Diverse Regioni italiane — Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, e via via tutte le altre man mano che l’estate avanza — emanano ogni anno ordinanze stagionali che vietano il lavoro all’aperto nelle ore più calde, di solito dalle 12:30 alle 16:00, nei giorni in cui il rischio da calore è classificato come “alto”.
Il divieto non scatta in automatico ogni giorno: dipende dalle previsioni di una piattaforma sviluppata da INAIL e CNR che si chiama Worklimate, che segnala il livello di rischio per zona e per mansione. In parallelo, dal 25 maggio al 20 settembre il Ministero della Salute pubblica ogni giorno i bollettini sulle ondate di calore per 27 città italiane, con quattro livelli di rischio. Sono questi i documenti che fanno scattare gli stop.
Le ordinanze si applicano ai settori più esposti: agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave, logistica di piazzale. Insomma, tutto il lavoro fisico pesante svolto sotto il sole. Vengono coperti i lavoratori dipendenti, ma anche gli autonomi impiegati nelle stesse attività.
Se rientri in queste categorie, il consiglio è semplice: controlla il sito della tua Regione e quello del tuo Comune. Le ordinanze sono pubbliche, hanno date precise e regole chiare. Sapere che tra le 12:30 e le 16:00, in un giorno di allerta, non sei tenuto a stare in piedi sotto il sole è un’informazione che può salvarti la salute. E se il datore ignora l’ordinanza, sta violando un atto della pubblica autorità — con conseguenze serie.
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Se lavori al chiuso: uffici, capannoni, magazzini
“E noi che lavoriamo in ufficio?” La domanda è legittima, perché a luglio anche stare seduti davanti al computer in un open space mal climatizzato può diventare insopportabile. La risposta della legge è meno netta che per il lavoro all’aperto, ma esiste eccome.
L’Allegato IV del Testo Unico stabilisce, al punto 1.9, che la temperatura nei luoghi di lavoro chiusi deve essere “adeguata all’organismo umano”, tenendo conto anche dell’umidità e della ventilazione. Non c’è un numero preciso, ma le linee guida tecniche e le raccomandazioni INAIL — che si rifanno alla norma ISO 7730 — indicano un riferimento concreto: in estate, in un ambiente sedentario o con attività leggera (tipico ufficio), la temperatura ideale si aggira tra i 24 e i 26 gradi, con un’umidità relativa tra il 40 e il 60%. La differenza tra interno ed esterno non dovrebbe superare i 7 gradi, per evitare shock termici quando si esce.
Esiste poi una regola tecnica specifica per chi usa l’aria condizionata: il DPR 74/2013, che si occupa di efficienza energetica, fissa il limite minimo dell’aria condizionata negli ambienti di lavoro a 26 gradi in estate (con tolleranza di 2 gradi). In pratica, se in ufficio la temperatura supera in modo significativo questi valori e le condizioni diventano insopportabili, il datore ha l’obbligo di intervenire.
E se l’impianto di climatizzazione si rompe? È un caso che capita più spesso di quanto si pensi. La risposta è chiara: il datore deve attivarsi per ripristinarlo in tempi rapidi e, nel frattempo, adottare misure alternative — pause più frequenti, riorganizzazione dei turni, smart working dove possibile, ventilatori, distribuzione di acqua. Se le condizioni diventano davvero invivibili e il datore non fa nulla, il lavoratore può chiedere un permesso o segnalare la situazione all’RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) o all’ispettorato del lavoro.
Discorso a parte per capannoni industriali, magazzini, officine: qui spesso non è tecnicamente possibile climatizzare tutto l’ambiente, ma questo non esonera il datore. Deve intervenire con sistemi di ventilazione, raffrescamento localizzato, schermi solari, pause programmate. Un capannone che ad agosto raggiunge i 40 gradi senza alcun intervento è una violazione della normativa — anche se nessun decreto cita esplicitamente quel numero.
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La cassa integrazione per caldo eccessivo: esiste davvero
Forse non lo sapevi, ma esiste uno strumento specifico: la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per eventi meteo, attivabile dalle aziende quando le temperature reali o percepite superano i 35 gradi e impediscono il regolare svolgimento del lavoro. Le regole sono fissate dal Messaggio INPS 2130 del 2025, che l’Istituto aggiorna ogni estate.
Funziona così: il datore presenta domanda all’INPS con causale “evento meteo – temperature elevate” (oppure “ordine di pubblica autorità” se c’è un’ordinanza comunale o regionale). L’INPS acquisisce d’ufficio i bollettini, non serve la consultazione sindacale, non è dovuta contribuzione aggiuntiva. La domanda va presentata entro 15 giorni dalla sospensione. Per il 2026, il massimale mensile lordo dell’integrazione è di 1.423,69 euro.
Una cosa importante: la CIGO si può attivare anche sotto i 35 gradi, se il responsabile della sicurezza dell’azienda certifica che le condizioni sono pericolose. Conta tutto: l’uso di DPI pesanti che trattengono il calore, le mansioni faticose, l’esposizione diretta al sole, gli ambienti privi di ventilazione. Vale anche per chi lavora al chiuso in capannoni o magazzini non climatizzati — non solo per chi sta all’aperto.
I settori senza CIGO accedono agli stessi strumenti tramite il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o i Fondi di solidarietà bilaterali per artigianato, credito, pesca e altri comparti. L’agricoltura ha il suo strumento dedicato, la CISOA.
Cosa significa per te, in concreto: se la tua azienda sospende l’attività per caldo eccessivo, non perdi lo stipendio. Ricevi un’integrazione salariale che copre una buona parte di quello che avresti guadagnato lavorando. Non è la stessa cifra del normale, ma è molto meglio di restare a casa senza nulla.
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I tuoi diritti, in pratica
Mettiamo a fuoco quello che effettivamente puoi pretendere:
- Acqua potabile facilmente accessibile, fresca, in quantità sufficiente. Questo è un diritto basilare e non negoziabile. Se in cantiere o in magazzino non c’è acqua disponibile, è una violazione.
- Pause regolari in zone ombreggiate o climatizzate, specialmente nei giorni di allerta caldo. La frequenza e durata dipendono dal carico di lavoro, ma devono esserci.
- Una valutazione del rischio aggiornata nel DVR: hai il diritto di sapere come l’azienda gestisce il rischio termico. Il documento è consultabile tramite l’RLS.
- Sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, specialmente per chi ha condizioni di salute particolari (cardiopatici, ipertesi, donne in gravidanza, lavoratori anziani). Il medico competente deve tenerne conto.
- Informazione e formazione sui rischi del caldo: come riconoscere i sintomi di un colpo di calore, cosa fare in caso di malore di un collega, dove sono i punti di soccorso.
- DPI adeguati alla stagione: indumenti leggeri, traspiranti, di colore chiaro, protezione dalla radiazione solare per chi lavora all’aperto.
- Il diritto di segnalare: se le condizioni sono pericolose, puoi e devi segnalarlo al preposto, all’RLS, al medico competente. Non si tratta di “fare i difficili”: è esercizio di un diritto e, soprattutto, un atto di tutela per te e per i tuoi colleghi.
Un punto che si sottovaluta sempre: la sorveglianza sanitaria. Chi soffre di pressione alta, ha problemi cardiaci, è in cura per il diabete, è in gravidanza o ha superato una certa età è considerato un soggetto sensibile al calore. Per queste persone, il medico competente può prescrivere mansioni o orari diversi nei periodi di allerta. È un diritto, non una concessione.
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Cosa fare adesso
- Controlla se la tua Regione ha emanato un’ordinanza estiva. Se lavori all’aperto in edilizia, agricoltura o logistica, è la prima cosa da fare. La trovi sul sito istituzionale della Regione.
- Chiedi all’RLS o all’ufficio del personale come è gestito il rischio caldo nel DVR. Hai diritto a saperlo. Se la valutazione non c’è o è generica, è il momento di farlo notare.
- Conserva traccia di segnalazioni e comunicazioni. Se le condizioni sono insopportabili e il datore non interviene, una mail o un messaggio scritto vale molto più di una protesta a voce.
- Conosci i sintomi di un colpo di calore. Mal di testa improvviso, vertigini, nausea, confusione, pelle calda e secca, polso accelerato. Se succede a te o a un collega, fermati immediatamente, cerca un luogo fresco, idratati, chiama il 112 nei casi gravi. Le ore peggiori sono quelle tra le 12 e le 16.
- Se sei un soggetto sensibile (gravidanza, patologie cardiache, età avanzata, diabete), parla con il medico competente. Può intervenire formalmente sulle tue mansioni nei periodi di allerta.
- Se ti dicono che la CIGO per caldo “non esiste”, non è vero. Esiste, ed è uno strumento legittimo. Se l’azienda non la attiva pur trovandosi nelle condizioni, è una scelta — non un dato di fatto.
Il caldo al lavoro non è una questione di “resistenza” o di “lamentarsi troppo”. È un rischio per la salute riconosciuto dalla legge, da chi si occupa di sicurezza e dalla scienza medica. Ogni anno in Italia ci sono migliaia di infortuni attribuibili al calore, e i numeri crescono. Conoscere le regole non ti rende un dipendente difficile: ti rende un lavoratore informato, in grado di proteggere te stesso e i colleghi. La salute viene prima della produttività — e nei mesi più caldi questa frase smette di essere un modo di dire.
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📰 Notizie per chi lavora
🏛️ Welfare PA: l’Agenzia delle Entrate conferma quali benefit sono esentasse
Con la consulenza giuridica n. 956-32/2026 del 5 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il welfare integrativo dei dipendenti pubblici finanziato dal Fondo risorse decentrate è escluso dal reddito di lavoro dipendente, a patto che i benefit rientrino nelle ipotesi dell’articolo 51, commi 2 e 3 del TUIR (assistenza, previdenza, servizi sociali). L’esenzione vale anche quando le risorse provengono da residui dell’anno precedente o da fondi non spesi per lavoro straordinario, purché la nuova destinazione sia decisa in contrattazione integrativa. Un’apertura importante per le amministrazioni che vogliono ampliare il welfare aziendale senza trasformarlo in retribuzione imponibile.
➡️ Cosa cambia per i dipendenti pubblici
💸 Premi di produttività: 1.812 euro medi per 3,8 milioni di lavoratori
Il Ministero del Lavoro certifica un trend in salita: il premio medio annuo è di 1.812,36 euro lordi, in crescita di oltre 200 euro rispetto a dicembre 2025. I contratti aziendali pagano di più (1.924 euro) di quelli territoriali (1.211 euro), e i beneficiari sono ormai oltre 3,8 milioni — concentrati soprattutto nelle PMI del Nord. La novità fiscale fa la differenza: per il biennio 2026-2027 si applica un’imposta sostitutiva all’1% fino a 5.000 euro lordi (era al 5% nel 2025), riservata ai dipendenti del settore privato con reddito fino a 80.000 euro. Vale anche se converti il premio in welfare aziendale.
➡️ Importi, beneficiari e regole della tassazione all’1%
📬 Assegno sociale: l’INPS scrive a chi potrebbe averne diritto
Dal 15 giugno è partita una novità interessante: l’INPS sta inviando avvisi personalizzati ai cittadini che, in base ai dati in suo possesso, potrebbero avere diritto all’Assegno sociale ma non hanno ancora presentato domanda (Messaggio INPS 1974/2026). La comunicazione arriva solo a chi ha dato il consenso ai servizi proattivi in MyINPS, e non sostituisce la domanda — che resta da presentare tramite servizio online, patronato o Contact Center. I requisiti per il 2026: almeno 67 anni, residenza in Italia, dieci anni di soggiorno continuativo e condizioni economiche disagiate. L’importo pieno è di 546,24 euro al mese per 13 mensilità.
➡️ Come funziona la campagna INPS e chi può fare domanda
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