Cessazione del CPB durante il biennio
La cessazione interrompe gli effetti del CPB dal periodo d’imposta in cui si verifica una delle condizioni indicate dagli articoli 19 e 21 del D.Lgs. n. 13/2024. Le fattispecie riguardano eventi che modificano i presupposti economici o soggettivi sui quali era stata formulata la proposta.
Il Concordato può cessare in caso di:
- cessazione dell’attività o modifica che determina l’applicazione di un ISA diverso, salvo le eccezioni chiarite dall’Agenzia delle Entrate;
- circostanze eccezionali che riducono reddito o valore della produzione effettivi di oltre il 30% rispetto ai valori concordati;
- ingresso nel regime forfettario durante il periodo interessato;
- fusione, scissione, conferimento o determinate modifiche della compagine sociale;
- ricavi o compensi superiori al limite ISA maggiorato del 50%.
Per il 2026-2027 sono state inoltre aggiornate le regole applicabili a professionisti, associazioni professionali, STP e STA. Il vincolo tra posizione individuale e soggetto partecipato opera quando le attività economiche sono riconducibili al medesimo ISA.
