Requisiti mancanti e cause di esclusione: adesione inefficace
Dal biennio 2026-2027 l’adesione effettuata senza i requisiti dell’articolo 10 o in presenza di una causa di esclusione dell’articolo 11 è priva di effetti fin dall’origine. La nuova disciplina è stata introdotta dall’articolo 28 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148.
Quando manca un requisito già al momento dell’adesione, il concordato si considera come mai perfezionato, anziché produrre effetti fino alla successiva decadenza.
Fra le verifiche rientrano i debiti tributari e contributivi definitivamente accertati, le dichiarazioni omesse, le cause penali individuate dalla legge, i redditi esenti o esclusi oltre il limite del 40%, determinate operazioni societarie e le condizioni applicabili a professionisti che partecipano ad associazioni, STP o STA.
