Cedolare secca: quando si paga
Con la cedolare secca, al momento della registrazione del contratto non sono dovute l’imposta di registro e l’imposta di bollo. L’imposta sostitutiva, invece, si versa con il meccanismo di saldo e acconto, seguendo le stesse scadenze previste per le imposte sui redditi.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente e, in via generale, non è dovuto nel primo anno di esercizio dell’opzione, perché manca un’imposta di riferimento relativa al periodo precedente.
L’acconto si versa solo se l’importo dovuto supera 51,65 euro:
- in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro;
- in due rate, se l’importo è pari o superiore a 257,52 euro.
Se l’acconto è dovuto in due rate, il pagamento avviene così:
- la prima rata, pari al 40%, entro il 30 giugno oppure entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%;
- la seconda rata, pari al restante 60%, entro il 30 novembre.
Il saldo si versa entro il 30 giugno dell’anno successivo, oppure entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Il pagamento avviene con modello F24, utilizzando i codici tributo 1840 per la prima rata di acconto, 1841 per la seconda rata o per l’acconto in unica soluzione e 1842 per il saldo. Anche acconto, saldo e versamento della cedolare secca con F24 vanno letti alla luce delle soglie e delle rate previste dalla disciplina.

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