Gli strumenti di pagamento tracciabili ammessi
Sono ammessi tutti gli strumenti tracciabili che permettono di ricostruire il pagamento, secondo l’articolo 1, comma 679, della legge n. 160/2019. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 7/E del 2021, considera validi i versamenti con carte, bonifici, assegni e gli altri sistemi diversi dal contante.
Per le spese che richiedono la tracciabilità si possono usare:
- il bancomat;
- la carta di credito;
- la carta di debito o prepagata;
- il bonifico bancario o postale;
- l’assegno bancario o circolare;
- il bollettino postale;
- i sistemi elettronici come PagoPA, i MAV e gli altri strumenti equivalenti.
Non conta solo il mezzo usato, ma la possibilità di dimostrare il pagamento in caso di controllo. Per questo conviene conservare la ricevuta del POS, l’estratto conto, la contabile, la copia dell’assegno o l’annotazione del pagamento sul documento fiscale.
