Caso particolare: crisi da sovraindebitamento
I carichi coinvolti in procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) o nelle procedure del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) — ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore — possono rientrare nella Rottamazione-quinquies, ma con un canale dedicato.
La domanda non può essere trasmessa tramite il servizio telematico ordinario. Occorre:
- utilizzare il modello DA-LS-2026, disponibile sul sito AdER;
- trasmettere l’istanza esclusivamente via PEC all’indirizzo indicato nel modello.
La procedura separata serve a coordinare la definizione agevolata con gli atti della procedura di crisi in corso — decreto di apertura, nomina dell’OCC, proposta di piano o domanda di concordato minore. L’inclusione dei carichi nella Rottamazione-quinquies può incidere sull’entità del passivo e sulla sostenibilità del piano complessivo.
Sul piano pratico è necessario:
- verificare che i carichi oggetto di procedura rientrino tra quelli definibili;
- valutare l’impatto della definizione sul piano di ristrutturazione o sulla proposta al ceto creditorio;
- coordinare tempi e modalità di adesione con l’OCC, il gestore della crisi o il professionista nominato;
- conservare copia della PEC inviata e delle ricevute di accettazione e consegna.
Non si tratta di un passaggio formale: l’adesione in pendenza di sovraindebitamento è una scelta che può incidere sulla percentuale di soddisfacimento dei creditori e sulla fattibilità stessa della proposta. Richiede coordinamento stretto tra consulente fiscale e professionista della crisi.
