Agevolazioni fiscali sui veicoli
Per l’acquisto di veicoli destinati a essere utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità sono previste specifiche agevolazioni fiscali:
- la detrazione IRPEF del 19% sul costo di acquisto del veicolo, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro;
- la detrazione IRPEF del 19% anche sulle spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, sostenute entro quattro anni dall’acquisto, sempre nel limite complessivo di 18.075,99 euro comprensivo anche del costo del veicolo;
- IVA agevolata al 4% per l’acquisto di auto nuove o usate, anche in leasing traslativo, entro i limiti previsti dalla normativa;
- l’esenzione dal bollo auto per un solo veicolo;
- l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà, riconosciuta per auto nuove o usate, con esclusione dei veicoli destinati a persone non vedenti e sorde.
Per il bonus auto con Legge 104 e per l’esenzione dal bollo, i limiti tecnici sono i seguenti:
- 2.000 cc per i veicoli con motore a benzina;
- 2.800 cc per i veicoli con motore diesel;
- 150 kW per i veicoli con motore elettrico;
- per i veicoli ibridi, valgono i limiti indicati dall’Agenzia delle Entrate in relazione al motore termico.
Se il veicolo acquistato con IVA al 4% viene ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza d’imposta, salvo che la cessione avvenga in seguito a nuove necessità legate alla disabilità che rendano necessario acquistare un altro veicolo da adattare. In caso di successione, l’erede può invece cedere il veicolo ricevuto anche prima del decorso dei due anni senza perdere l’agevolazione.
La detrazione IRPEF e l’IVA agevolata spettano per un solo veicolo nel corso di un quadriennio, decorrente dalla data di acquisto. Entro lo stesso periodo il beneficio può essere nuovamente riconosciuto solo in caso di furto, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo, oppure se il veicolo precedente è stato cancellato dal PRA per demolizione. L’esenzione dal bollo, invece, spetta per un solo veicolo scelto dall’interessato.
