Quadro normativo e regole della misura
Il nuovo super ammortamento è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 come misura di incentivazione agli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico.
La disciplina richiama espressamente il perimetro dei beni materiali riconducibili al modello Industria 4.0, con riferimento agli allegati tecnici già utilizzati nelle precedenti versioni dell’iper-ammortamento, e integra tale ambito con una specifica apertura agli investimenti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
Sotto il profilo oggettivo, l’agevolazione consiste in una maggiorazione della base di ammortamento fiscalmente deducibile. Ciò significa che il costo del bene viene incrementato ai soli fini fiscali, determinando una deduzione più elevata lungo la vita utile del cespite, secondo i coefficienti ordinari di ammortamento previsti dal TUIR.
Il beneficio si traduce quindi in una riduzione dell’imponibile IRES o IRPEF nel tempo, in funzione della capienza fiscale dell’impresa.
La misura si applica agli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Non è prevista una proroga automatica per gli investimenti prenotati entro la scadenza ma consegnati successivamente, con la conseguenza che il momento di effettuazione dell’investimento assume rilievo determinante ai fini dell’accesso al beneficio.
Il legislatore ha inoltre previsto un meccanismo di accesso regolato da comunicazioni e certificazioni trasmesse tramite una piattaforma telematica, secondo modalità che saranno definite da un decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’agevolazione non opera quindi in modo automatico, ma richiede un adempimento formale preliminare e il rispetto delle condizioni stabilite dal quadro attuativo.
Resta fermo il coordinamento con le misure previgenti in materia di credito d’imposta per investimenti 4.0. Gli investimenti che rientrano nel perimetro del credito d’imposta 2025, inclusi quelli prenotati entro il 31 dicembre 2025 con ordine accettato e acconto almeno pari al 20%, continuano a seguire la disciplina precedente e non possono cumularsi con la nuova maggiorazione.
