Esdebitazione del debitore incapiente
L’esdebitazione dell’incapiente è riservata alla persona fisica meritevole che non riesce a offrire ai creditori alcuna utilità, né immediata né futura. Si tratta di una misura eccezionale, utilizzabile una sola volta, pensata per le situazioni in cui non esistono beni liquidabili e non si intravede un reddito da destinare ai creditori.
Il riferimento normativo è l’articolo 283 del Codice della crisi, che collega l’accesso anche a una soglia reddituale costruita sull’assegno sociale e sulla scala di equivalenza ISEE.
Dopo il decreto del giudice resta aperta per tre anni la verifica su eventuali sopravvenienze rilevanti.
Quando invece esistono entrate future aggredibili, la strada da valutare diventa la liquidazione controllata.
