Detrazioni sanitarie: quando serve il pagamento tracciabile
La regola generale sulle detrazioni IRPEF del 19% prevede che le spese siano sostenute con strumenti tracciabili, come versamenti bancari o postali, carte, bancomat, assegni o altri sistemi di pagamento elettronico. La disciplina è contenuta nell’articolo 1, commi 679 e 680, della Legge 160/2019, che ha introdotto l’obbligo di tracciabilità per gli oneri detraibili ma ha previsto alcune eccezioni specifiche per le spese sanitarie.
Possono essere pagati anche in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, gli acquisti di medicinali, le preparazioni galeniche, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Per tutte le altre spese sanitarie detraibili, invece, il pagamento deve avvenire con mezzi tracciabili. In mancanza della prova del pagamento, la detrazione può essere esclusa anche se la prestazione sanitaria è documentata da fattura o ricevuta.
