Privacy e Web, terreno insidioso per le Pa

di Aldo Lupi

25 Febbraio 2011 09:00

L?entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, della normativa sull?albo pretorio on line ha nuovamente evidenziato i rischi di una scorretta diffusione sul web di dati personali.

c) Mancanza di contesto – i motori di ricerca che raccolgono le informazioni possono ordinarle secondo logiche inadeguate e non governabili, oppure può accadere che permangano informazioni non aggiornate.

Per quanto riguarda le pagine contenenti dati personali, il Garante della Privacy pertanto consiglia che queste vengano nascoste ai motori di ricerca esterni, garantendo comunque disponibilità ed accessi selettivi tramite motori di ricerca interni. Questa pratica è già stata usata anche dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, il quale nell’ambito dell'”Operazione Trasparenza” ha riportato sul suo sito gli accorgimenti tecnici per impedire l’indicizzazione dei curricula dei Dirigenti.

Nello schema di linee guida, il Garante individua e definisce tre diverse finalità che possono portare le PA a diffondere dati personali attraverso il proprio sito istituzionale:

  1. Trasparenza – il fine è garantire una conoscenza generalizzata di informazioni che assicurino un ampio controllo sull’operato delle PA. È la motivazione per cui, ad esempio, si pubblicano i curricula di Dirigenti e titolari di Posizioni Organizzative, oltre ad altre informazioni normalmente contenute nella sezione del sito denominata “Trasparenza, valutazione e merito”.
  2. Pubblicità – assicurare che gli atti e i documenti amministrativi vengano resi pubblici per favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte di soggetti interessati. È il caso di alcuni atti pubblicati all’albo pretorio, come ad esempio gli atti di matrimonio (pubblicità notizia) o le deliberazioni degli organi dell’Ente (pubblicità costitutiva).
  3. Consultabilità – consiste nel mettere a disposizione documenti e atti amministrativi solo a soggetti determinati (o a determinate categorie) per garantire in maniera agevole la  partecipazione alle attività e ai procedimenti amministrativi. In questi casi i soggetti legittimati a conoscere tali informazioni sono identificabili a priori, per cui non è normalmente giustificato l’accesso libero e incondizionato alle informazioni.

Si tratta di finalità tra loro molto diverse, a cui occorre approcciarsi con differenti modalità di pubblicazione, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità indicati nel Codice della Privacy.