Censimento 2011, il quadro normativo

di Stefano Gorla

16 Novembre 2011 13:00

Fra le innovazioni del Censimento 2011, una normativa europea per garantire tempestività e comparabilità dei dati prodotti dai diversi Stati membri e offrire informazioni a grandi livelli di dettaglio territoriale.

In base al punto 2 ai Comuni è stato imposto dal legislatore il compito di trasmettere all’Istat le Anagrafi comunali, riferite al 31 dicembre 2010. Uno degli scopi di questa iniziativa è stato proprio quello di disporre degli indirizzi delle famiglie per l’invio postale dei questionari.

In forza dell’art. 9 del punto 1 l’Istat è tenuto per legge a rispettare il segreto statistico sui dati raccolti nell’ambito di rilevazioni comprese nel Programma Statistico Nazionale. Ciò significa che i dati non possono essere diffusi se non in forma aggregata, in modo che non si possano porre in alcun modo in relazione a persone identificabili e possano essere impiegati  esclusivamente per scopi statistici. 

A tal fine l’Istat deve approntare adeguate misure organizzative, logistiche, informatiche, metodologiche e statistiche, secondo gli standard definiti in sede internazionale.

A livello operativo, il campo di osservazione del Censimento deve raccogliere i dati a livello comunale considerando la popolazione dimorante abitualmente, ossia residente, come stabilito dall’art. 43 del Codice Civile e dall’art. 3 del DPR 30 maggio 1989 n. 223 (“Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”).

Rientrano quindi nella rilevazione anche le persone di cittadinanza straniera in possesso di regolare titolo per soggiornare in Italia. Se non appartenenti all’UE, i titoli validi per il soggiorno nel territorio italiano sono rappresentati da permesso di soggiorno, nulla osta all’ingresso in Italia per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, le domande di rinnovo del permesso di soggiorno e le domande di rilascio del primo permesso.

La Deliberazione N. 6 del 18 febbraio 2011 del Presidente dell’ISTAT, precisa che nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, il Censimento rileva la consistenza e la dislocazione territoriale dei gruppi linguistici, in attuazione del D.Lgs. 16.12.1993 n.592, modificato ed integrato dal D.Lgs. 2.9.1997 n. 321,  e dell’art. 18 del DPR 26.7.1976, sostituito dal D.Lgs. 23.5.2005 n.99.

In relazione alle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del Censimento  l’articolo 50 del decreto legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni in legge n. 122/2010) ha previsto lo stanziamento di 627 milioni di euro per la realizzazione sia del 15esimo Censimento generale della popolazione e delle abitazioni che del Nono Censimento generale dell’industria e dei servizi e il Censimento delle istituzioni non-profit.

La parte più consistente con la somma di 590 milioni è destinata alla realizzazione del Censimento della popolazione e delle abitazioni.

Il quadro normativo si completa con il riferimento alla tutela della riservatezza delle informazioni nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003).

Inoltre, sempre in riferimento al suindicato D.Lgs.  322/89, l’ISTAT è tenuto a rispettare il segreto statistico e il segreto d’ufficio. I dati raccolti possono essere utilizzati solo per fini statistici e non possono essere comunicati ad altre istituzioni o persone, se non elaborati e pubblicati sotto forma di tabelle e in modo tale che non sia possibile alcun riferimento a persone identificabili.