Tracciabilità dei pagamenti negli appalti pubblici

di Roberto Grementieri

23 Marzo 2011 09:00

Cosa prevede la legge e quali sono le disposizioni interpretative e attuative delle nuove norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei contratti pubblici.

Il d.l. ha chiarito che l’espressione “anche non in via esclusiva” debba essere intesa nel senso che ogni operazione finanziaria relativamente a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti, utilizzabili anche promiscuamente per più commesse, a condizioni che per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione alla stazione appaltante circa il conto o i conti utilizzati.Inoltre si precisa che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari estranei alle commesse pubbliche comunicate.

Ogni movimento finanziario relativo ai lavori, ai servizi, alle forniture pubbliche ed alla gestione dei finanziamenti pubblici va registrato singolarmente e va eseguito tramite bonifico bancario o postale, o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni quali carta di credito, assegni o ricevuta bancaria.

Lo stesso dicasi per i pagamenti rivolti ai dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientrati tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche. L’utilizzo del denaro contante resta invece sempre precluso per qualsiasi tipologia di spesa.

Inoltre, per quest’ultime tipologie di spese le registrazioni, sempre sui conti dedicati, possono essere fatte per il totale anche se sarà opportuno attendere futuri chiarimenti, tenuto conto del silenzio in merito del d.l. n. 187/2010. A nostro avviso sembrerebbe che con ciò si intenda la singola categoria di spesa, anche se tale impostazione potrebbe ingenerare alcune difficoltà nell’ipotesi di indagini finanziarie per il contribuente che debba difendersi in sede di contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria, non avendo operato la distinzione contabilizzazione.

Anche per i pagamenti inerenti enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, tributi è stato ammesso dal decreto l’utilizzo di strumenti diversi, dal bonifico bancario o postale, idonei a consentire la piena tracciabilità dalle operazioni, fermo restando l’obbligo di documentazione di spesa. Detta estensione, si ritiene, benché il d.l. ne abbia omesso le modifiche, che possano essere riferita anche per le spese giornaliere di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00.