Mobilità del personale nella PA

di Roberto Grementieri

10 Novembre 2010 09:00

La riforma operata dal Collegato Lavoro

Peraltro l’art. 32 del decreto legislativo in parola prevede l’eventuale impugnativa del licenziamento, con qualsiasi atto anche di natura extragiudiziale, inviato al proprio datore di lavoro (P.A.): ciò deve avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del recesso. Fatta salva l’ipotesi in cui l’Amministrazione acceda alla richiesta di tentativo facoltativo di conciliazione o aderisca all’arbitrato eventualmente richiesti dal ricorrente, il ricorso giudiziale va presentato entro duecentosettanta giorni dal recesso.

L’articolo 33, comma 8, definisce il collocamento in disponibilità: le obbligazioni correlate al rapporto di lavoro sono sospese e gli interessati hanno diritto all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento, per la durata massima di ventiquattro mesi, con corresponsione, se dovuti, degli assegni familiari.

Si è parlato di una somiglianza con la procedura collettiva di riduzione del personale del settore privato: ovviamente, ci sono delle differenze, riscontrabili, ad esempio, nel fatto che non trova applicazione tutta quella parte della normativa ove ci si riferisce, più o meno esplicitamente, all’Inps, come nel caso del cosidetto contributo d’ingresso che va pagato nell’atto dell’inizio della procedura, del saldo, correlato al numero dei lavoratori collocati in mobilità, alla dichiarazione di disponibilità ad una nuova occupazione o a processi di riqualificazione e formazione professionale postulati.

Precisato il contesto legislativo in essere, la riforma del Collegato Lavoro prevede l’applicazione della procedura descritta anche per gli esuberi:

  • in caso di conferimento di funzioni statali alle regioni ed alle autonomie locali, cosa che, nell’immediato futuro, potrebbe essere di particolare rilevanza se verrà attuato il cosidetto federalismo;
  • in caso di trasferimento o conferimento di attività svolte da Pubbliche Amministrazioni ad altri soggetti pubblici, come potrebbe accadere nelle ipotesi in cui vengano attribuiti compiti a specifici soggetti a rilevanza pubblica costituiti ad hoc;
  • in caso di esternalizzazione di attività o servizi, magari conferiti anche a soggetti privati.