Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali

di Roberto Grementieri

6 Ottobre 2010 09:00

I servizi pubblici essenziali sono finalizzati ad assicurare il godimento dei diritti della persona

La Commissione, inoltre, giudica il comportamento dei soggetti che proclamano lo sciopero o vi aderiscono aprendo il relativo procedimento di valutazione e delibera le eventuali sanzioni da applicare. Un altro aspetto assai particolare dello sciopero nei servizi pubblici essenziali è poi la precettazione. È possibile esercitare il potere di precettazione di lavoratori subordinati e autonomi quando vi è fondato pericolo che uno sciopero rechi pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti.

Il potere di precettazione spetta al Prefetto per i conflitti locali ed al Presidente del Consiglio dei Ministri per i conflitti nazionali o interregionali. Le autorità titolari del potere su segnalazione della Commisssione di garanzia o, nei casi di necessità ed urgenza, di propria iniziativa invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo ed esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurirsi nel minor tempo possibile. Se il tentativo di conciliazione ha esito negativo, le autorità competenti adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio.

L’ordinanza deve essere emanata non meno di 48 ore prima dell’inizio dello sciopero, salvo che sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.

L’ordinanza può:

  • disporre il differimento dell’astensione collettiva ad altra data, anche unificando diversi scioperi già proclamati;
  • disporre la riduzione della durata dello sciopero;
  • prescrivere l’osservanza, da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

L’autorità competente ad emettere l’ordinanza deve tenere conto dell’eventuale proposta formulata dalla Commissione di garanzia in ordine alle misure da adottare con tale strumento. L’ordine di precettazione può essere portato a conoscenza dei soggetti interessati sia mediante comunicazione diretta sia mediante affissione nei luoghi di lavoro da compiere a cura dell’amministrazione o dell’impresa erogatrice. L’ordinanza viene, inoltre, diffusa mediante gli organi di stampa, nazionali o locali, la radio e la televisione. L’ordinanza può essere impugnata, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ad opera delle organizzazioni sindacali, delle imprese e delle amministrazioni erogatrici e dei singoli lavoratori interessati. Il T.A.R. può sospendere l’attuazione dell’ordinanza se ritiene che vi siano fondati motivi per farlo.