Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali

di Roberto Grementieri

6 Ottobre 2010 09:00

I servizi pubblici essenziali sono finalizzati ad assicurare il godimento dei diritti della persona

I datori di lavoro che erogano il servizio devono:

  • comunicare agli utenti, almento 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione collettiva dal lavoro, le modalità ed i tempi dei servizi erogati durante lo sciopero, oltre alle misure per garantire la pronta riattivazione degli stessi al termine dello sciopero. La revoca spontanea dello sciopero proclamato e comunicato agli utenti costituisce una forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini sanzionatori;
  • fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni, nonchè le cause di insorgenza dei conflitti.

Alla contrattazione collettiva sono affidate le seguenti funzioni:

  • individuare, considerando la natura del servizio e le esigenze di sicurezza e di salvaguardia dell’integrità degli impianti, le prestazioni indispensabili da assicurare agli utenti, le modalità e le procedure di erogazione e ogni altra misura diretta a consentirne l’utilizzo. A tal fine è possibile disporre l’astensione dallo scipero di quote strettamente necessarie di lavoratori, indicando le modalità per l’individuazione degli interessati. Inoltre, qualora per effetto di scioperi proclamati in successione temporale da soggetti sindacali diversi che incidano sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici, devono essere indicati gli intervallli minimi da osservare tra l’attuazione di uno sciopero e la proclamazione di quello successivo;
  • prevedere procedure obbligatorie di raffreddamento e di conciliazione da esperire prima della proclamazione dello sciopero. Le parti che non intendono adottare le procedure contrattuali possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga presso la Prefettura o il Comune nel caso di scioperi di competenza dello stesso, se lo sciopero ha rilievo locale, o presso la competente struttura del ministero del Lavoro, se lo sciopero ha rilievo nazionale.

La Commissione di garanzia è l’organo che ha il compito di vigilare sull’attuazione della legge n. 146/90. L’attività della Commissione è finalizzata a tutelare sia le possibilità di godimento dei diritti della persona in occasione di conflitti collettivi nei servizi pubblici essenziali sia le possibilità di esercizio del diritto di sciopero nei medesimi servizi. La Commissione svolge numerose funzioni per garantire l’attuazione della legge: fornisce la propria consulenza sui contenuti degli accordi o dei codici di autoregolamentazione, formula su richiesta delle parti lodi arbitrali sul merito del conflitto, svolge un’attività di prevenzione e controllo del conflitto ma, soprattutto, ha il compito di valutare l’idoneità degli accordi e codici di autoregolamentazione rispetto alle finalità della legge.

Qualora la Commissione esprima un parere motivato di inidoneità allo sciopero, la stessa sottopone alle parti una proposta sull’insieme delle prestazioni, delle procedure e misure da considerare indispensabili. Entro 15 giorni dalla notifica, le parti devono pronunciarsi sulla proposta; in caso di mancato accordo la Commissione adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di contemperamento e la comunica alla parti interessate.

Le stesse hanno l’obbligo di osservarla fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo. La giurisprudenza ritiene che, qualora la Commissione dichiari inidoneo l’accordo raggiunto tra le parti, e, conseguentemente, avanzi una proposta, quest’ultima, se lo stesso datore di lavoro l’abbia valutata come non vincolante, ha efficacia meramente propositiva, non obbligando al rispetto del suo contenuto nè le parti, nè il Giudice che resta libero, dunque, di procedere ad un’autonoma valutazione della congruità dello sciopero rispetto alla garanzia delle prestazioni indispensabili.