Semplificazione amministrativa, arriva la norma taglia-leggi

di Roberto Grementieri

24 Giugno 2009 09:00

La riforma della legge n. 133 del 6 agosto 2008 elimina le norme che hanno esaurito i propri effetti, quelle obsolote e quelle abrogate in modo tacito o implicito

Vi sono tre tipi di oneri: fiscali, di conformazione, di comunicazione. I primi sono legati ai pagamenti effettuati alla Pubblica Amministrazione; i secondi conseguono dall’attuazione delle norme (si pensi, ad esempio, ai costi legati all’adeguamento di un immobile ad una nuova normativa in tema di sicurezza); i terzi, invece, riguardano le richieste che l’Amministrazione rivolge al cittadino o all’impresa in relazione ad un determinato stato o condizione. In realtà è solo quest’ultima categoria che incide prevalentemente sia sull’attività di misurazione sia di riduzione degli oneri amministrativi. La norma indica la predisposizione di un programma di misurazione degli stessi oneri, prevedendo alcuni passaggi importanti: in primo luogo, viene definito il programma di misurazione; successivamente, vengono redatte linee guida, sulla base delle quali ogni Ministero elabora un programma di riduzione degli oneri, definendo le necessarie misure normative, organizzative e tecnologiche; sulla base dell’attività condotta, il Governo addotta regolamenti contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese ed a semplificare e riordinare la relativa disciplina.

La previsione è rafforzata dal fatto che il conseguimento degli obiettivi vale come parametro di valutazione dei dirigenti responsabili della Pubblica Amministrazione, nell’ottica delle recenti riforme strutturali. Conclude il percorso l’obbligo della pubblicazione dei risultati sui siti istituzionali dei relativi Ministeri e degli enti pubblici interessati. Anche in materia di privacy si registrano importanti novità, in tema di eliminazione di alcuni oneri comunicativi. Il primo profilo riguarda la sostituzione del programma di sicurezza che deve essere redatto dai soggetti che trattano i dati personali con un’autocertificazione. I casi in cui è possibile rendere l’autocertificazione riguardano i dati non sensibili e gli stati di salute o malattia, purchè sprovvisti dell’indicazione della relativa diagnosi, oppure i dati in tema di adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.

La minore garanzia accordata a tale tipo di informazioni ha indotto ad elaborare una forma di protezione più leggera che è scaturita nella modalità di notificazione del trattamento dei dati: da oggi, la comunicazione deve ora essere effettuata in via telematica, tramite il sito del Garante; opzione fortemente voluta dagli operatori del settore. Il secondo profilo attiene alla modifica dell’articolo 44 del Codice della privacy, relativo ai trasferimenti di dati verso Paesi non appartenenti all’Unione europea. Con tale modifica, l’autorizzazione del Garante sulla protezione dei dati può essere fornita anche sulla base di regole di condotta esistenti nell’ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo, comportando un’estensione nella possibilità di trasferimento dei dati. Questi, infatti, possono essere trattati non solo dalla società alla quale sono stati comunicati ma anche dalle società del gruppo a cui questa eventualmente appartenga.