Tra le altre novità introdotte dalla manovra, meritano particolare attenzione le norme in materia di distacchi sindacali, incompatibilità, assenze, differimento degli automatismi stipendiali, collocamento a riposo anticipato, part-time. I distacchi, le aspettative e i permessi sindacali saranno oggetto di una progressiva razionalizzazione e riduzione, con modalità da definirsi con decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione; i risparmi di spesa dovranno essere destinati alla contrattazione integrativa ed in particolare alla premialità. Ad ogni buon conto, il nuovo comma 16-bis prevede un rafforzamento dei controlli i quali dovrebbero, almeno nelle intenzioni, operare sulla base di convenzioni con i servizi ispettivi delle singole amministrazioni. Il differimento degli automatismi stipendiali per il personale avrà effetto sul solo bilancio corrente di cassa: la corresponsione degli aumenti è sospesa per un anno. Alla scadenza, verranno determinate tutte le spettanze; apposite previsioni neutralizzano gli effetti della disposizione sul calcolo dei trattamenti pensionistici e nei casi di passaggio tra amministrazioni o di qualifica.
La lotta ai diffusi fenomeni di assenteismo nel pubblico impiego è stata oggetto di una fortissima campagna mediatica: come è noto, per i primi dieci giorni di assenza, le nuove norme limitano la retribuzione dei dipendenti in malattia al solo trattamento fondamentale, con esclusione di tutte le voci accessorie. I giorni di assenza, inoltre, non possono essere computati per l’assegnazione di premi, incentivi o indennità gravanti sui fondi di amministrazione. In questo caso, i risparmi costituiscono economie di bilancio e non possono essere destinati alla contrattazione integrativa. Diventa più rigoroso anche il sistema dei controlli e delle verifiche: le malattie di durata superiore a dieci giorni devono essere giustificate mediante certificazione medica delle Aziende Sanitarie Locali; le visite di controllo possono essere disposte anche in caso di assenza di un solo giorno. Una forma anomala di prepensionamento è prevista dall’articolo 72. Su domanda dell’interessato, il personale con almeno 35 anni di contribuzione può essere esonerato dal servizio fino al raggiungimento della anzianità massima. In questo caso, i dipendenti interessati manterranno il 50% del trattamento in godimento (elevabile fino al 70% se si partecipa ad attività di volontariato) e potranno svolgere un secondo lavoro. Il trattamento di quiescenza viene liquidato come se il dipendente fosse rimasto in servizio.
La ratio della norma parte da un presupposto incontestabile: in alcuni rami dell’Amministrazione Pubblica vi è l’oggettiva presenza di esuberi di personale. Nonostante questo, anziché avviare seri programmi di mobilità e di ristrutturazione degli organici, la riforma affida l’iniziativa ai singoli dipendenti, prescindendo da una razionale pianificazione delle reali necessità delle amministrazioni. Al contrario, la conversione del rapporto in part-time cessa di essere un diritto pressoché incondizionato del dipendente; viene ora escluso ogni automatismo: la domanda deve essere vagliata dalle amministrazioni interessate che potranno rigettarla ove possa causare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività istituzionali. Concludendo, la riforma operata dalla manovra finanziaria estiva mira prevalentemente a contenere la spesa corrente delle Amministrazioni Pubbliche attraverso una serie di strumenti ispirati ad una generale sfiducia nelle stesse strutture amministrative. Come è stato autorevolmente segnalato, anziché aumentare le somme destinate alla contrattazione integrativa si scelgono i tagli; anziché introdurre una nuova politica di reclutamento si blocca il turn over: strumenti difficilmente compatibili con l’obiettivo della premialità.