Finanziaria 2008, nuove norme in materia di personale

di Roberto Grementieri

22 Aprile 2009 09:00

La legge n. 133 del 6 agosto 2008 ha inserito varie novità, non sempre con esiti felici, nei rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione

Tra le altre novità introdotte dalla manovra, meritano particolare attenzione le norme in materia di distacchi sindacali, incompatibilità, assenze, differimento degli automatismi stipendiali, collocamento a riposo anticipato, part-time. I distacchi, le aspettative e i permessi sindacali saranno oggetto di una progressiva razionalizzazione e riduzione, con modalità da definirsi con decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione; i risparmi di spesa dovranno essere destinati alla contrattazione integrativa ed in particolare alla premialità. Ad ogni buon conto, il nuovo comma 16-bis prevede un rafforzamento dei controlli i quali dovrebbero, almeno nelle intenzioni, operare sulla base di convenzioni con i servizi ispettivi delle singole amministrazioni. Il differimento degli automatismi stipendiali per il personale avrà effetto sul solo bilancio corrente di cassa: la corresponsione degli aumenti è sospesa per un anno. Alla scadenza, verranno determinate tutte le spettanze; apposite previsioni neutralizzano gli effetti della disposizione sul calcolo dei trattamenti pensionistici e nei casi di passaggio tra amministrazioni o di qualifica.

La lotta ai diffusi fenomeni di assenteismo nel pubblico impiego è stata oggetto di una fortissima campagna mediatica: come è noto, per i primi dieci giorni di assenza, le nuove norme limitano la retribuzione dei dipendenti in malattia al solo trattamento fondamentale, con esclusione di tutte le voci accessorie. I giorni di assenza, inoltre, non possono essere computati per l’assegnazione di premi, incentivi o indennità gravanti sui fondi di amministrazione. In questo caso, i risparmi costituiscono economie di bilancio e non possono essere destinati alla contrattazione integrativa. Diventa più rigoroso anche il sistema dei controlli e delle verifiche: le malattie di durata superiore a dieci giorni devono essere giustificate mediante certificazione medica delle Aziende Sanitarie Locali; le visite di controllo possono essere disposte anche in caso di assenza di un solo giorno. Una forma anomala di prepensionamento è prevista dall’articolo 72. Su domanda dell’interessato, il personale con almeno 35 anni di contribuzione può essere esonerato dal servizio fino al raggiungimento della anzianità massima. In questo caso, i dipendenti interessati manterranno il 50% del trattamento in godimento (elevabile fino al 70% se si partecipa ad attività di volontariato) e potranno svolgere un secondo lavoro. Il trattamento di quiescenza viene liquidato come se il dipendente fosse rimasto in servizio.

La ratio della norma parte da un presupposto incontestabile: in alcuni rami dell’Amministrazione Pubblica vi è l’oggettiva presenza di esuberi di personale. Nonostante questo, anziché avviare seri programmi di mobilità e di ristrutturazione degli organici, la riforma affida l’iniziativa ai singoli dipendenti, prescindendo da una razionale pianificazione delle reali necessità delle amministrazioni. Al contrario, la conversione del rapporto in part-time cessa di essere un diritto pressoché incondizionato del dipendente; viene ora escluso ogni automatismo: la domanda deve essere vagliata dalle amministrazioni interessate che potranno rigettarla ove possa causare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività istituzionali. Concludendo, la riforma operata dalla manovra finanziaria estiva mira prevalentemente a contenere la spesa corrente delle Amministrazioni Pubbliche attraverso una serie di strumenti ispirati ad una generale sfiducia nelle stesse strutture amministrative. Come è stato autorevolmente segnalato, anziché aumentare le somme destinate alla contrattazione integrativa si scelgono i tagli; anziché introdurre una nuova politica di reclutamento si blocca il turn over: strumenti difficilmente compatibili con l’obiettivo della premialità.