Appalti pubblici: arrivano nuovi criteri

di Roberto Grementieri

20 Maggio 2009 09:00

Il Codice degli appalti ha introdotto nuovi criteri nella selezione delle offerte, sotto un duplice aspetto: economico e qualitativo

La possibilità di specificare ulteriormente i criteri e i punteggi minimi e massimi da attribuire, suddividendo gli stessi in sotto-criteri e sotto-punteggi, pare già soddisfare abbondantemente gli obblighi motivazionali posti a base delle decisioni della commissione giudicatrice.
In realtà, la disposizione abrogata si preoccupava di garantire una adeguata motivazione alla sola valutazione numerica che non può essere di per sé sufficiente a integrare l’obbligo di motivazione previsto dalla legge. Alla luce di quanto sopra evidenziato, pertanto, la novità legislativa non dovrebbe creare un vuoto normativo nella procedura, ma, al contrario, proprio in virtù del generale obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, ogni qualvolta la stazione appaltante non preveda, nel bando di gara, la fissazione di sotto-criteri dettagliati, pur in assenza della predetta disposizione abrogata, sarà comunque obbligo della commissione giudicatrice predisporre delle adeguate linee motivazionali, sulla base delle quali procedere alla valutazione e alla conseguente attribuzione di punteggi.

Il terzo correttivo ha poi modificato il comma 9 dell’articolo 122 del Codice degli appalti, innovando la disciplina dell’esclusione automatica delle cosiddette “offerte anormalmente basse“. La modifica si è resa necessaria a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 15 maggio 2008 che ha ritenuto illegittima la previgente disciplina italiana con riferimento agli appalti di interesse transfrontaliero. Il legislatore ha tenuto conto della circostanza che le amministrazioni, soprattutto di piccole dimensioni, non sono sufficientemente strutturate per l’espletamento generalizzato del sistema di valutazione dell’anomalia. Secondo il nuovo comma 9, «per lavori di importo inferiori o pari a 1 milione di euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86…, comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3…».

L’importo pari o inferiore a 1 milione di euro è da intendersi riferito agli appalti di lavori, mentre il limite scende a 100.000 euro negli appalti appalti di servizi e forniture. Per quanto poi riguarda il procedimento di verifica dell’anomalia, la modifica dell’articolo 88 del Codice degli appalti stabilisce che solo all’esito del procedimento di verifica delle offerte sospette, la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni e l’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala. In coerenza con tale disposizione, la norma introdotta differisce l’esercizio del diritto di accesso fino all’aggiudicazione definitiva. Infine, le modifiche adottate al Codice degli appalti si applicano alle procedure i cui bandi sono stati pubblicati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 152 dell’11 settembre 2008, ovvero a partire dal 17 ottobre 2008.