Appalti pubblici: arrivano nuovi criteri

di Roberto Grementieri

20 Maggio 2009 09:00

Il Codice degli appalti ha introdotto nuovi criteri nella selezione delle offerte, sotto un duplice aspetto: economico e qualitativo

Successivamente, il Codice degli appalti ha reso alternativo il ricorso alla procedura indicata, preoccupandosi di introdurre alcuni vincoli procedurali in capo alla commissione giudicatrice, al fine di limitare e, nello stesso tempo, di regolamentare, l’iter valutativo dell’offerta migliore, anche alla luce degli obblighi di trasparenza e di buon andamento dell’Amministrazione pubblica. Oltre all’obbligo di prevedere, sin dal bando di gara, i criteri di valutazione, l’articolo 83 del Codice degli appalti ha fatto propria la diffusa prassi consistente nell’adottare ulteriori criteri e sotto-punteggi a specificazione di quelli generali in base ai quali si procede all’aggiudicazione.

Tuttavia, per evitare il sorgere di spiacevoli equivoci, e sulla scorta di alcune pronunce del giudice comunitario, è stato previsto l’obbligo di individuare tali sotto-categorie di valutazione sin dal bando di gara, vietando la possibilità per la commissione giudicatrice di prevederli al momento della concreta valutazione delle offerte. Ulteriore vincolo consisteva nell’obbligo, prima dell’apertura delle buste, di fissare, in via generale, le motivazioni alle quali si sarebbe dovuta attenere la commissione giudicatrice nell’attribuire a ciascuno criterio o sotto-criterio il punteggio compreso tra il minimo ed il massimo previsto dal bando di gara. Tale disposizione era giustificata dall’intento di arginare una spiacevole abitudine riscontrata in numerose procedure, nelle quali, pur in presenza di criteri e sotto-criteri fissati sin dall’inizio, la mera attribuzione dei punteggi ad essi collegati sfociava in vera e propria arbitrarietà ad opera della stazione appaltante.

L’emanazione del cosiddetto terzo correttivo (d.lgs. n. 152/2008) ha rivisitato nuovamente la procedura di aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, abolendo il comma 4 dell’articolo 83: la commissione giudicatrice, pertanto, non ha più il dovere di fissare, prima dell’apertura delle buste, i criteri motivazionali ai quali si deve attenere nell’attribuzione dei punteggi da assegnare. Conseguentemente, è stato soppresso anche il comma 13 dell’articolo 58 del Codice degli appalti il quale prevedeva, nel caso di procedura del dialogo competitivo, l’obbligo, prima di procedere alla valutazione delle offerte presentate, di specificare i criteri di valutazione già indicati nel bando o nel documento descrittivo. Secondo alcuni, l’intervenuta abrogazione rappresenta un evidente passo indietro in termini di trasparenza. Tuttavia, non tutti i commentatori sono d’accordo con questo giudizio.