Europa: nei rapporti tra cittadini e PA c’è il Mediatore

di Alfredo Bucciante

23 Giugno 2008 09:00

Opera dal 1995 e ogni anno riceve migliaia di denunce. Non è un organo giurisdizionale ma ciascun cittadino residente nell'Unione vi si può rivolgere per i casi di cattiva amministrazione

Gli articoli successivi dello statuto riguardano le procedure di elezione, la durata della carica, che coincide con la durata della legislatura del Parlamento Europeo, e i requisiti per l’elezione e l’esercizio delle funzioni: il Mediatore è scelto tra personalità che offrano garanzie di indipendenza ed esperienza, e che abbiano, nel proprio Stato, le condizioni richieste per accedere alle più alte funzioni giurisdizionali. Nello svolgimento delle proprie funzioni il mediatore deve agire con la massima indipendenza ed imparzialità, astenendosi dallo svolgere nel contempo altre attività, retribuite o meno (art. 10).
Tornando al già citato principio di buona azione amministrativa, esso trova poi riscontro nel Codice di buona condotta amministrativa, approvato con una Risoluzione del Parlamento Europeo il 6 settembre 2001. Il Codice funge in un certo senso da parametro per le decisioni del Mediatore, anche se non è previsto un vero e proprio obbligo di attenersi alle disposizioni in esso contenute.

Allo stesso tempo, il Codice è un utile strumento anche per gli stessi amministratori. Nei suoi 27 articoli vengono espresse per lo più dichiarazioni generali, ispirate ai princìpi di legalità, non discriminazione, proporzionalità, indipendenza, equità, rispetto dei termini eccetera, la cui effettiva efficacia, in termini di sanzionabilità per mancato adempimento, è però messa in dubbio dal fatto che le sue disposizioni non sono richiamate da un atto di rango superiore. Da segnalare nell’articolo 12, a livello di curiosità, un aspetto forse giuridicamente poco inquadrabile e quantificabile, anche se sempre gradito: viene proposto un sorta di invito alla cortesia, che dovrebbe animare i funzionari nei loro rapporti con i cittadini.

Sulle attività del Mediatore, un altro documento che può rivelarsi interessante è la Relazione annuale, più che altro per capire come, nella pratica, agisca e quali tipi di problematiche possa incontrare. La Relazione infatti, oltre a descrivere le procedure e le caratteristiche, fornisce anche un certo numero di statistiche sulla quantità e sul tipo di reclami.
Dalla Relazione per il 2007 (PDF), pubblicata il 10 marzo 2008, apprendiamo dunque che sono state ricevute 3.211 denunce, 518 delle quali sono state ritenute ammissibili (nel 2006: 449 ritenute ammissibili su 3.830). Delle 518 denunce, 303 si sono trasformate in inchieste aperte nell’anno, alle quali vanno aggiunte 332 inchieste pendenti dall’anno 2006 e 6 aperte di propria iniziativa, per un totale complessivamente di 642 pratiche sulle scrivanie degli uffici del Mediatore nel corso dell’anno. I reclami chiusi sono stati invece 348. Il 58% dei reclami complessivi, non solo quindi di quelli accettati, è stato inviato per posta elettronica o tramite l’apposito formulario di denuncia, presente in bell’evidenza sul sito.

Il formulario elettronico di denuncia permette di inserire in appositi campi tutti i dati necessari ad illustrare il proprio caso, comprese osservazioni e proposte su come la tale istituzione dovrebbe muoversi per risolverlo. È anche possibile allegare file, presumibilmente i documenti sui quali basare la propria richiesta. Inoltre, negli ultimi due punti viene offerta la possibilità di decidere se la propria denuncia debba essere trattata pubblicamente o meno, e se si autorizza il Mediatore ad inoltrare il caso ad un’altra istituzione, nazionale o comunitaria.