Il processo telematico

di Stefano Gorla

14 Aprile 2008 09:00

È impressionante il numero delle cause civili in Italia: il dato è uguale alla somma delle cause di Gran Bretagna, Spagna e Francia. E i tempi si allungano. Il processo telematico potrebbe risolvere diverse questioni

Per quanto attiene al processo amministrativo viene dedicato l’art.18 che prevede ? in termini programmatici in relazione ai risultati delle sperimentazioni ? l’applicazione degli strumenti informatici e telematici anche a questo settore.
Tutto il processo si concreta in un flusso di informazioni che intrecciano fra loro. Ne deriva che l’applicazione della informatica gestionale non può che portare una serie di vantaggi in termini di risultati finali:

  • tempi più rapidi e ridotti rispetto a quelli manuali. Secondo il Ministero della Giustizia con il processo telematico è possibile ottenere una riduzione della durata del processo civile fino a sei mesi e il recupero del 30-40% di efficienza nei servizi di cancelleria;
  • operazioni più precise, più chiare nel contenuto, più controllabili (e quindi con la minore possibilità di errore);
  • controllo completo sullo svolgimento di ogni singolo processo da parte del giudice, attraverso la visura a terminale di tutte le informazioni sul processo;
  • erogazione in tempo reale agli interessati delle notizie del processo: con i collegamenti telematici non è più necessario agli avvocati essere fisicamente negli uffici giudiziari.

Per arrivare ad estendere a livello generale questi risultati, oltre al fascicolo virtuale, è necessaria la creazione di una Rete telematica che colleghi gli studi professionali, le cancellerie, gli uffici dei giudici. Gli accessi riservati sono indispensabili in questo contesto che si riferisce non all’informatica giuridica, caratterizzata da massima pubblicità nella conoscenza delle norme costituenti l’ordinamento giuridico, ma a quella giudiziaria, caratterizzata da riservatezza e talvolta segretezza. Un Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 14.10.2004 ha stabilito le regole tecniche per attuare quanto indicato del DPR 123/2001. Con questo decreto “tecnico” vengono predisposti alcuni strumenti e servizi specificati a questo indirizzo.

Strumenti

  • il SIC, Sistema Informatico Civile, ossia un sottoinsieme del dominio giustizia disponibile in una intranet accessibile solo a soggetti abilitati e al quale si interfacciano via internet altri domini intranet dello stesso tipo (come quello dell’avvocatura). Il SIC fa in sostanza parte della R.U.G (Rete Unitaria della Giustizia), in collaudo già dal settembre 1999, che a sua volta fa parte del più ampio Sistema Pubblico di Connettività (SPC);
  • il gestore centrale, consistente in una struttura tecnico – organizzativa con sede presso il Ministero della Giustizia e che fornisce i servizi di accesso al SIC ed i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici processuali tra il SIC ed i soggetti abilitati;
  • il gestore locale, cioè il sistema informatico che fornisce i servizi di accesso al singolo ufficio giudiziario o all’ufficio notifiche esecuzioni e protesti (UNEP), ed i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici processuali tra il gestore centrale ed il singolo ufficio giudiziario o UNEP.