Cessione Ecobonus: pagamenti a SAL

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 8 Ottobre 2020
Aggiornato 16 Settembre 2022 12:32

Beatrice chiede:

Per un Condominio, la cessione può avvenire anche a SAL presentati, asseverati e vistati dai vari tecnici competenti (rispettando ovviamente le percentuali e fine lavori) o per questa tipologia di soggetti è previsto l’acquisto del credito (102% come privati) esclusivamente a fine lavori? Se sono ammessi i SAL, serve anche la quietanza di pagamento del Condominio all’esecutore dei lavori o sono sufficienti i visti di conformità, asseveramenti e, in sostanza, la presenza del credito nel cassetto fiscale del cedente?

Non mi risulta ci siano preclusioni di legge per i condomìni che vogliano chiedere il finanziamento alla banca anche per gli stati di avanzamento lavori. Ogni singoli istituto di credito prevede poi condizioni specifiche, che possono andare incontro a diverse esigenze.

Quindi, per rispondere con precisione alla sua domanda: la legge non impedisce al condominio l’operazione che lei ipotizza (cessione del credito e finanziamento  stato di avanzamento lavori), deve consultare le diverse offerte di mercato per capire quale vada maggiormente incontro alla sua esigenza.

=> Cessione credito con Ecobonus 2020: come funziona

Stesso discorso per quanto riguarda la documentazione necessaria: la banca, nel momento in cui propone un’offerta, è tenuta a dare tutte le informazioni sulla documentazione necessaria. Ci sono istituti che forniscono molte informazioni online, anche su questo specifico punto. A rigor di logica, posso dire che, trattandosi di un finanziamento che deve consentire di pagare i lavori, non sia necessario aver effettuato il pagamento.

=> Cessione credito: i documenti per la banca

Il riferimento normativo per le regole di base su questa opzione (cessione del credito) è l’articolo 121 del dl 34/2020. In base al quale l’opzione « può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori», con i seguenti paletti: gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

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Risposta di Barbara Weisz