Liti fiscali: le escluse dalla sanatoria

di Noemi Ricci

5 Maggio 2017 11:00

La manovra correttiva ha dato il via al condono fiscale delle liti pendenti, ma i vincoli imposti rischiano di limitarne le adesioni.

Con la manovra correttiva della Legge di Stabilità 2017 (Art. 11 Dl n. 50/2017) ha preso il via anche la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, ma non tutte le controversie tributarie potranno tuttavia essere “rottamate”. Alcuni limiti imposti dalla norma rischiano di minare l’efficacia della disposizione, riducendo al minimo i casi di adesione.

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Quelle che potranno essere rottamate sono le controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, instaurate entro il 31 dicembre 2016 e non definite alla data di presentazione della domanda.

Mentre l’ambito di applicazione del condono fiscale per le liti pendenti prevede l’esclusione di quelle su aiuti di Stato e IVA, nonché delle controversie instaurate successivamente al 31 dicembre 2016. La norma stabilisce infatti esplicitamente che sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

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Se invece gli importi rientrano, in tutto o in parte, anche nell’ambito di applicazione della rottamazione delle cartelle esattoriali, ed il contribuente se ne sia avvalso, quest’ultimo può comunque avvalersi anche della definizione agevolata delle liti pendenti, trattandosi di agevolazioni autonome.

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