Lavoro: quali ritenute sui redditi prodotti all’estero

di Anna Fabi

27 Gennaio 2021 09:12

Guida all'imponibilità dei redditi prodotti all'estero e la corretta compilazione della CU da parte del sostituto d'imposta.

In merito all’imponibilità dei redditi di lavoro prodotti in Italia da un lavoratore non fiscalmente residente nel territorio dello Stato, ricordiamo che, secondo il TUIR, sono imponibili in Italia solo i redditi derivanti da attività lavorativa prestata nel territorio italiano. L’azienda sostituto d’imposta che ha alle proprie dipendenze personale che presta attività lavorativa in sedi estere, deve dunque calcolare correttamente il reddito da assoggettare a ritenuta alla fonte.

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Reddito imponibile: il calcolo

Per l’Agenzia delle Entrate (Interpello n. 36/2020), per determinare il reddito di lavoro dipendente imponibile in Italia occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è svolta nel nostro Paese e il periodo totale che da diritto ad ottenere la retribuzione, precisando che il numero di giorni indicati al numeratore e al denominatore devono essere individuati con criteri omogenei, al netto delle festività, week end e ferie (vedi circolare n. 17/E/2017).

Lavoro all’estero: compilazione CU

Nel compilare la Certificazione Unica, nella sezione “Dati fiscali”, il sostituto d’imposta deve indicare:

  • il totale della retribuzione imponibile in Italia;
  • il numero di giorni di lavoro prestati in Italia per i quali il dipendente ha diritto alla detrazione di cui all’art. 13 del TUIR;
  • la data di inizio del rapporto di lavoro, se il lavoratore è ancora in forza al 31 dicembre;
  • il codice 4 previsto per segnalare le ipotesi in cui non vi è coincidenza tra i giorni che danno diritto alle detrazioni e la durata del rapporto.

=> Dichiarazione Redditi 2021: il Modello definitivo di CU

I redditi risultano parzialmente esentati da imposizione in Italia se il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore la Convenzione contro le doppie imposizioni. In questo caso e in quelli analoghi, il sostituto d’imposta deve compilare la sezione “Altri dati” indicando l’ammontare di reddito escluso dalla tassazione.