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Capitali all’estero tassati all’1,5%

di Anna Fabi

Pubblicato 3 Dicembre 2018
Aggiornato 16 Settembre 2022 10:21

La tassa sui money transfer introdotta dall'emendamento al Decreto Fiscale solleva alcuni dubbi circa la sua applicabilità, non solo alle semplici rimesse.

Tra gli emendamenti al Decreto Fiscale presentati al Senato e approvato dalla Commissione Finanze vi è anche quello che introduce una tassa sui money transfer, che somiglia molto ad una tassa sui capitali trasferiti all’estero.

Tassa sui money transfer

Si tratta di una tassa dell’1,5% su ogni transazione non commerciale superiore ai 10 euro verso Stati non dell’Unione Europea che potrebbe essere applicata anche ai trasferimenti verso l’estero di capitali italiani e non solo le semplici rimesse.

Nella relazione di accompagnamento all’emendamento si spiega che:

Il presente articolo – di cui la 6ª Commissione propone l’inserimento con l’emendamento 9.1000 – modifica la disciplina in materia di imposte sui trasferimenti all’estero effettuati per mezzo di istituti che offrono servizi di pagamento caratterizzati da operatività transfrontaliera.

Nel testo dell’emendamento vengono individuati come soggetti che emettono le rimesse gli istituti di pagamento di cui all’articolo 114-decies del dlgs 385/1993, Testo unico bancario (Tub) tra cui rientrano banche, istituti di pagamento, Poste Italiane e istituti di moneta elettronica. Questo significa che, ad esempio, la tassa dell’1,5% potrebbe dover essere applicata dalle banche italiane qualora operino per conto di un cliente su un bonifico transfrontaliero.

=> Decreto fiscale, nuovo caso di condono estero

Rimessa: definizione

Il decreto ministeriale del 2010 (art. 1, comma 1 del dlgs 11/2010), tuttavia, definisce rimessa il trasferimento di denaro senza l’apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l’unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione.

Ambito applicazione

Dunque la tassa sui money transfer dovrebbe essere applicata solo se il bonifico transfrontaliero viene richiesto senza un conto d’appoggio da cui parte il denaro, ovvero facendo ricorso ai contanti. Il relatore al provvedimento in Senato, Emiliano Fenu (Movimento 5 stelle), spiega:

L’obiettivo è tassare tutti i capitali che transitano da soggetti simili ai money transfer, abbiamo escluso le transazioni commerciali perché queste sono già tassate, il nostro obiettivo è quello di intercettare il contante.

Tancredi Marino, Partner Tax & Private clients di DWF Italy, evidenzia:

Sarà quindi importante che il provvedimento attuativo del Ministero dell’Economia chiarisca l’ambito di applicazione ai soli money transfer e ai soli pagamenti per contanti, ossia senza conto corrente di appoggio. Peraltro, proprio l’applicazione di una nuova imposta per tali soggetti sottolinea l’importanza di presidiare le attuali disposizioni antiriciclaggio italiane che – come noto – ha dei limiti stringenti sui movimenti per contanti (euro mille per i money transfer ex art. 49, comma 2, dlgs 231/2007).