
La tassazione sulle rendite finanziarie (interessi e dividendi) al 26% è prevista dal Dl 66/2014 (articoli 3 e 4) e riguarda tutti i redditi da capitale, dalle cedole delle azioni agli interessi sui conti correnti (tassati per cassa e al lordo delle spese) e i redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze e minusvalenze derivanti da transazioni su azioni, titoli rappresentativi di capitale d’impresa e altri prodotti).
Sono invece esclusi dalla tassazione ordinaria alcune tipologie di rendite, come ad esempio quelle sui titoli di Stato su cui continua ad applicarsi l’aliquota agevolata del 12,5%.
Vediamo in dettaglio come si configura l’attuale tassazione e quali tipologie di rendite riguarda.
Rendite finanziarie: quali sono tassate al 26%
I redditi a cui si applica l’aliquota ordinaria del 26% sono quelli compresi nell’articolo 44 del Tuir e parte di quelli previsti dall’articolo 67, il testo unico delle imposte sui redditi: significa tutti i redditi da capitale e alcuni redditi diversi di natura finanziaria, ovvero:
- interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
- interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, dei certificati di massa;
- rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
- compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
- utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società;
- utili derivanti da associazioni in partecipazione;
- proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
- proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
- proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
- redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
- redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche complementari e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
- redditi imputati al beneficiario di trust;
- interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi quelli attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
- plusvalenze da cessione onerosa di azioni o di ogni altra partecipazione al capitale, a meno che non si tratti di partecipazioni qualificate;
- plusvalenze realizzate da cessione di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempre che siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo;
- tutti gli altri eventuali redditi realizzati mediante rapporti da cui deriva l’esercizio di opzioni finanziarie;
- tutte le altre plusvalenze realizzate da cessioni di redditi di capitale.
Quali rendite godono di tassazione agevolata
La tassazione agevolata riguarda principalmente:
- titoli di Stato, BOT e risparmio postale, interessi di project bond (12,5%);
- PIR (esentasse se mantenuti per 5 anni);
- partecipazione qualificata detenuta da un titolare di reddito di impresa;
- partecipazione a OICR superiori al 5% (imponibile IRPEF).
Regole specifiche per i fondi pensione, con tassazione variabile in base alle diverse fattispecie. Ad esempio, un fondo pensione aperto prevede rendimenti tassati al 20% ma l’aliquota può essere anche inferiore se il fondo investe in titoli di stato (essendo tassati al 12,5%). Analoga tassazione per il fondo pensione chiuso, con tassazione ordinaria della rendita al 20%.
In generale, i rendimenti della previdenza integrativa sono tassati con un’aliquota che varia tra il 12,5% e il 20% a seconda del tipo di titoli in cui investe il fondo.