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Quota 100: cumulo redditi da partecipazione
Un socio accomandante mantiene il diritto alla Quota 100 cumulando il reddito da pensione e quello da partecipazione di capitali (quindi non di lavoro)?
Il comma 3 dell’articolo 14 del dl 4/2019, che istituisce la Quota 100, stabilisce che questo tipo di pensione, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, non sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.
E’ questa la regola che si applica la suo caso: nei redditi in questione sono compresi i redditi da capitale, che quindi sono cumulabili con la prestazione pensionistica (nei limiti sopra indicati). Questa precisazione è contenuta fra le altre cose nella circolare INPS 117/2019.
Dunque, è ammesso il reddito da partecipazione purché non sia superiore al tetto previsto dalla norma, pari a 5mila euro annui.
=> Pensione Quota 100, cosa cambia nel 2021
Diverso è il caso in cui il socio sia anche un lavoratore: questa attività non è considerata lavoro autonomo occasionale e quindi non può essere cumulata con la Quota 100 (fino a quando non si matura l’età per la pensione di vecchiaia).
Ma nel suo caso non c’è attività lavorativa, solo una semplice quota di capitale, di conseguenza può cumulare i due redditi.