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Nel decreto Covid si dà la possibilità ai lavoratori che “hanno subito la sospensione dal lavoro o la riduzione dall’orario lavorativo per almeno 30 giorni (consecutivi)” di chiedere una moratoria sul mutuo prima casa. Rientrano nel compito anche i giorni di ferie obbligatorie imposte dal datore di lavoro prima dell’apertura della cig?
La fattispecie indicata non è esplicitamente prevista dalla normativa, quindi mi pare una strada difficilmente percorribile. La moratoria sulle rate del mutuo prima casa estesa ai dipendenti con riduzione o sospensione di orario pari ad almeno 30 giorni è contenuta nell’articolo 54 del decreto Cura Italia, prevede due sole casistiche:
Fra l’altro, il periodo di sospensione del mutuo, che può andare da 6 a 18 mesi, è a sua volta legato alla durata della riduzione di orario di lavoro. Questo per dire che il criterio mi sembra abbastanza preciso e stringente.
Le ferie, invece, non costituiscono una sospensione o riduzione di orario con relativa decurtazione economica, né mi pare che contrattualmente possano essere assimilate a questi concetti. D’altro canto le ferie sono retribuite e dunque, seppur forzate, non comportano una situazione di difficoltà economica tale da mettere il dipendente nella condizione di non non poter pagare il mutuo.