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Sono assunta a tempo indeterminato ed ora mi trovo in maternità, dopodiché ho deciso di dare le dimissioni per motivi familiari. Ho diritto all’indennità di disoccupazione? In questo caso, ho diritto al pagamento del “mancato preavviso”?
La lavoratrice madre che presenta dimissioni volontarie durate il periodo tutelato contro il licenziamento, quindi fino al compimento del primo anno di vita del bambino, ha diritto alla NASpI (che in generale riguarda solo coloro che perdono il lavoro involontariamente, quindi per licenziamento o dimissioni per giusta causa).
Deve però seguire la procedura corretta per presentare le dimissioni, che le daranno diritto al sussidio di disoccupazione. Nel caso delle collaborazioni domestiche non sono previste le dimissioni online ma è consigliabile procedere quanto meno in forma scritta (non è più richiesta la convalida) in cui entrambe le parti dichiarino terminato il rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda l’indennità di mancato preavviso, in base al sopra citato articolo 55 del Testo unico sulla maternità (Dlgs 151/2001), la lavoratrice che si dimette durante il primo anno di vita del bambino non è tenuta al preavviso.
Il datore di lavoro, quindi, dovrà pagarle la relativa indennità. L’importo dipende dai diversi contratti.