Quotazione PMI: codici tributo bonus consulenza

di Anna Fabi

22 Maggio 2019 13:53

I codici tributo da usare per la compensazione del tax credit relativo ai costi di consulenza sostenuti dalle PMI che vogliono quotarsi in Borsa.

Con la Risoluzione n. 52/2019 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le spese sostenute dalle PMI per le consulenze relative alla quotazione in Borsa, per l’ammissione a un mercato regolamentato o a sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o della Spazio economico europeo.

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Tax credit

L’agevolazione, introdotta dall’articolo 1, commi da 89 a 92, della legge n. 205/2017, prevede un credito d’imposta pari al 50%, fino a un massimo di 500mila euro, sui costi di consulenza sostenuti per la quotazione in borsa delle PMI sostenuti dal primo gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. Il credito spetta solo nel caso in cui l’impresa venga effettivamente ammessa alla quotazione.

Il plafond complessivo stanziato per questa misura ammonta a 20 milioni di euro per il 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Codice tributo

Il codice tributo è “6901” denominato “Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI – articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – D.M. 23 aprile 2018”. Questo va utilizzato nel modello F24 esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. Il codice tributo va inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” , spiega la Risoluzione delle Entrate, andrà inserito quello in cui le spese di consulenza sono state sostenute. Il tax credit dovrà inoltre essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione e in quelle successive, fino ad esaurimento del credito d’imposta.