
L’articolo 21 della Legge 104 del 1992 prevede che la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, abbia diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
Il comma 2 dello stesso articolo 21 della Legge 104/1992 prevede che i medesimi soggetti abbiano la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
In questo modo la Legge 104/92, che tutela i diritti delle persone disabili, garantisce alcune agevolazioni su scelta e trasferimento di sede per i lavoratori disabili con l’obiettivo di ridurre i disagi per le persone in situazione di difficoltà derivanti dalla lontananza tra domicilio e sede di lavoro.
Tale diritto alla precedenza nel trasferimento ogni anno viene previsto dai CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) sulla mobilità dei docenti scolastici.
Nel comma 79 del CCNI 2016/2017 si legge ad esempio che:
“A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi dell’articolo 21 e dell’articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”
Per usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 21 della legge 104/92 è necessario allegare alla domanda di trasferimento due certificazioni distinte, una per l’handicap (art.3 comma 1 della legge 104) e l’altra per l’invalidità superiore ai 2/3 (dal 67% al 100%).