Legge 104: l’articolo 21 e i benefici scuola

di noemiricci

Cosa prevedono l'articolo 21 della Legge 104 del 1992 e il CCNI sulla mobilità dei docenti scolastici con invalidità superiore ai due terzi.

L’articolo 21 della Legge 104 del 1992 prevede che la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, abbia diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

Il comma 2 dello stesso articolo 21 della Legge 104/1992 prevede che i medesimi soggetti abbiano la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

In questo modo la Legge 104/92, che tutela i diritti delle persone disabili, garantisce alcune agevolazioni su scelta e trasferimento di sede per i lavoratori disabili con l’obiettivo di ridurre i disagi per le persone in situazione di difficoltà derivanti dalla lontananza tra domicilio e sede di lavoro.

Tale diritto alla precedenza nel trasferimento ogni anno viene previsto dai CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) sulla mobilità dei docenti scolastici.

Nel comma 79 del CCNI 2016/2017 si legge ad esempio che:

“A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi dell’articolo 21 e dell’articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”

Per usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 21 della legge 104/92 è necessario allegare alla domanda di trasferimento due certificazioni distinte, una per l’handicap (art.3 comma 1 della legge 104) e l’altra per l’invalidità superiore ai 2/3 (dal 67% al 100%).