Pensioni integrative: quale tassazione fiscale per rendita o riscatto?

Risposta di Barbara Weisz

12 Settembre 2023 07:57

Mauro chiede:

Qual è il trattamento fiscale applicato al momento del riscatto (parziale o totale) del fondo integrativo (negoziale o aperto)? Potete illustrarmi il meccanismo di calcolo della tassazione in caso di riscatto o di rendita con e senza RITA?

La tassazione della pensione integrativa è di norma agevolata.

Dal punto di vista fiscale, le pensioni complementari sono imponibili per il loro ammontare totale ad eccezione della ritenuta già assoggettata a titolo di imposta (15%, ridotta di 0,3 punti per ogni anno oltre il quindicesimo  fino a massimo 6 punti).

I premi versati  sono invece deducibili. I contributi versati alle forme di previdenza complementare possono essere portati in deduzione dal reddito complessivo IRPEF fino ad un importo massimo di 5.164,57 euro per ogni anno.

Ed è anche prevista una tassazione vantaggiosa per le prestazioni erogate (rendita, riscatto e anticipazioni). La tassazione dei rendimenti dei fondi pensione, per esempio, prevede un’imposta sostitutiva. Inoltre la permanenza nei fondi pensione dà diritto nel tempo ad una riduzione per ogni anno successivo al quindicesimo, fino ad un tetto massimo.

In caso di rendita RITA (rendita integrativa temporanea anticipata), si applica a titolo d’imposta una ritenuta d’acconto del 15%, che può ridursi con l’anzianità di iscrizione al Fondo previdenziale. Il contribuente può tuttavia sempre scegliere di applicare, in luogo dell’aliquota agevolata al 15%, la tassazione ordinaria.

=> Pensione integrativa: opzioni di anticipo, riscatto e RITA

Le regole sono contenute nel comma 4.ter dell’articolo 11 del dlgs 252/2005, e valgono anche per le altre opzioni da lei citate, ad esempio il riscatto.

Alla somma che viene liquidata si applica una tassazione agevolata del 15%, che viene ridotta di 0,30 punti per ogni anno eccedente il 15esimo anno di partecipazione a forme di pensione integrativa (ad esempio i fondi pensione) con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali.

Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

In pratica, in base all’anzianità di iscrizione al fondo, si applica una tassazione agevolata che può andare dal 9 al 15%.

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Risposta di Barbara Weisz