Incentivi esodo e imponibile contributivo

Risposta di Michele Bolpagni

Pubblicato 9 Novembre 2016
Aggiornato 28 Febbraio 2018 09:56

Isabelle N. chiede:

​Ho cessato il mio rapporto di lavoro il 15 gennaio firmando un accordo di incentivo all’esodo e un importo di transazione novativa. Il 20 gennaio ho fatto la domanda dei versamenti volontari INPS e in luglio la mia domanda è stata accolta, ma gli importi da versare risultano più alti del dovuto perché l’azienda ha inserito negli emens di febbraio l’importo della transazione novativa.
E’ corretto che tale importo sia dichiarato imponibile ai fini contributivi?
Nel qual caso, è corretto che rientri nel computo anche se tale importo è stato ricevuto dopo la trasmissione della domanda all’INPS e dopo la conclusione del rapporto di lavoro? Il cedolino di febbraio contenente questi importi non ha nessuna voce stipendio, quindi nessun imponibile ai fini contributivi.

In linea generale si può sostenere che l’imponibilità ai fini previdenziali di una somma corrisposta a titolo di transazione novativa sia esclusa (vedasi ad esempio Cassazione n.20146/2010). È necessario però sempre analizzare il testo dell’accordo conciliativo e la volontà ricercata dalle parti, onde evitare che si possa ottenere una decontribuzione con la semplice indicazione della dizione “transazione novativa”.

Il problema è il medesimo che sovente si presenta nel diritto del lavoro, che potremmo definire di tipo “sostanziale”, laddove con questo termine si cerca di evidenziare quanto rivesta poca importanza la forma. Non mi è possibile, in assenza dell’accordo, fare una valutazione precisa del caso concreto, ma posso dire che l’indicazione operata dal datore di lavoro nel flusso Uniemens si tramuti in una sconfessione della natura novativa della transazione.

La prima cosa da fare è dunque contestare l’operato del datore di lavoro chiedendo la rettifica delle informazioni comunicate all’INPS. Mi aspetto però, purtroppo per il lettore, che l’INPS indaghi a fondo su una richiesta di modifica a cui consegue un rimborso a favore dell’azienda. Le conciliazioni, anche sottoscritte in sede protetta, ai sensi dell’art.2113 Codice Civile, impediscono le impugnazioni tra le parti contraenti, ma non vincolano i terzi, lasciando aperta all’INPS la possibilità di agire per ottenere l’accertamento dell’effettiva natura della transazione raggiunta.

Con riguardo alla seconda domanda il lettore sbaglia a sostenere che non ci sia alcuna voce stipendio e quindi nessun imponibile contributivo, o quantomeno è il contrario di quanto dichiarato dal suo datore di lavoro.

L’unica soluzione è quella già espressa e consiste nel convincere il datore di lavoro dell’errore commesso per ottenere una rettifica delle informazioni passate all’INPS. Successivamente dovrà riformulare la domanda per i versamenti volontari. Solo a quel punto scoprirà quale sarà l’atteggiamento dell’Istituto Previdenziale.

Michele Bolpagni, Consulente del Lavoro

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