Nuovi obblighi aziendali e più tutele contro le disparità di genere nel mondo del lavoro introdotte dalla Legge di Bilancio 2018: dalla protezione per chi denuncia molestie agli sgravi contributivi per le cooperative sociali che assumono donne vittime di violenza di genere. Strumenti che si aggiungono a quelli previsti, come il congedo per vittime di violenza di genere.
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Novità 2018
1. In base al comma 218, la lavoratrice o il lavoratore che denuncia molestie o discriminazioni per molestia non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Sono dunque nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante, i mutamenti di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante.
Le tutele descritte non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l’infondatezza della denuncia.
2. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
Si tratta, in pratica, di misure che di fatto vanno a rafforzare normative già esistenti sul divieto di dicriminazione nei luoghi di lavoro e sulla nullità del licenziamento discriminatorio, con particolare riferimento alla violenza di genere.
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3. Il comma 220 prevede infine un incentivo contributivo per le cooperative sociali che l’assunzione di donne vittime di violenza di genere. Si tratta di un incentivo contributivo per un massimo di 36 mesi (tre anni), sui versamenti previdenziali e assistenziali. Sono stanziate risorse pari a 1 milione di euro annuali fino al 2020, da ripartire in base ai criteri che verranno fissati da un apposito decreto ministeriale.
di Bilancio 2018