
L’incentivo in busta paga per chi ha maturato la Quota 103 va richiesto all’INPS, si coordina con il taglio del cuneo fiscale 2023, ha la stessa decorrenza che avrebbe la pensione flessibile e si può chiederne la revoca (ma senza più poterlo richiedere).
Sono le regole attuative del cosiddetto Bonus Maroni, ossia la prestazione prevista dal comma 283 della legge 197/2022, contenute nel DM Lavoro 21 marzo 2023 in Gazzetta Ufficiale.
Quando si applica l’incentivo alternativo a Quota 103
Il beneficio riguarda i dipendenti del pubblico e del privato che hanno maturato 62 anni di età e 41 anni di contributi e che decidono di non optare per la pensione anticipata flessibile (Quota 103) restando invece al lavoro. In questo caso, possono decidere di rinunciare a versare i contributi a proprio carico ricevendo la somma corrispondente in busta paga.
Questo, a partire dalla prima decorrenza utile che sarebbe scattata con la Quota 103 (non anteriore al primo aprile). Se però tale decorrenza è già trascorsa, allora l’incentivo spetta dal primo mese successivo alla domanda.
Come si coordina con il taglio del cuneo fiscale
L’importo in più che il lavoratore riceve in busta paga è imponibile solo ai fini fiscali e non contributivi. In questo senso, c’è una regola di coordinamento con il taglio del cuneo fiscale. L’incentivo è infatti riconosciuto al netto di eventuali riduzioni contributive già applicate per il taglio del cuneo.
Come si calcola l’incentivo integrato
Con il taglio del cuneo fiscale una parte dei contributi a carico del lavoratore finisce già in busta paga. Per la precisione, dal primo gennaio scorso e fino al 30 giugno i lavoratori dipendenti con reddito fino a 25mila euro hanno un taglio di tre punti, da 25mila a 35mila euro un taglio di due punti. Il taglio sale dal prossimo mese di luglio di quattro punti, rispettivamente al 6 e 7%. Questi contributi non vengono versati all’INPS ma vanno direttamente nella busta paga del lavoratore.
Se il dipendente a cui è stato applicato il taglio del cuneo fiscale concesso dal Governo sceglie di applicare anche l’incentivo per restare al lavoro, in busta paga andranno anche i restanti contributi (perché quelli oggetto di esonero ci sono già andati).
Esempi di calcolo: incentivo + taglio del cuneo
- Dipendente con reddito fino a 25mila euro. Fino al 30 giugno ha un taglio del cuneo di tre punti. I contributi pieni a carico del lavoratore sono pari al 9,16%, quindi con il taglio questo dipendente ha già un esonero pari al 3,19% fino al 30 giugno, che sale al 7,19% da luglio a dicembre. L’incentivo a restare al lavoro porterà in busta paga anche il restante 6,19% fino a giugno, e 2,19% da luglio a dicembre.
- Dipendente con reddito da 25mila a 35mila euro. La quota di contributi in busta paga nel caso di esercizio dell’opzione per l’incentivo alternativo alla Quota 103 sarà pari al 7,19% fino al 30 giugno e al 3,9% dal 1° luglio.
Quando cessa l’incentivo alternativo a Quota 103
L’incentivo non è più utilizzabile (se è attivo cessa automaticamente), nel momento in cui il lavoratore matura il diritto alla pensione di vecchiaia, anche se continua a lavorare. E viene meno anche se il lavoratore va in pensione anticipata, o comunque la conseguimento di una qualsiasi pensione diretta. Se invece il lavoratore prende una pensione di reversibilità può continuare a utilizzare l’incentivo, il decreto si riferisce esplicitamente al divieto di cumulo con una pensione diretta.
Come e quando si richiede il nuovo incentivo
Per i dettagli sulle modalità di presentazione della domanda bisogna attendere le specifiche istruzioni INPS; intanto è stata resa nota la procedura generale.
- La domanda di incentivo per chi ha i requisiti della Quota 103 ma resta a lavoro, si presenta all’INPS.
- L’istituto previdenziale certifica il diritto e lo comunica al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla domanda.
- Da questo momento il datore di lavoro applica l’incentivo e versa i contributi a carico del lavoratore in busta paga, procedendo anche al recupero di quanto eventualmente già versato.
A fronte della richiesta, il beneficio viene applicato a tutti i rapporti di lavoro, in essere e successivi. Quindi, se il dipendente cambia posto di lavoro continuerà automaticamente a fruirne. In pratica, se il dipendente cambia datore di lavoro, sarà sempre l’INPS a comunicare automaticamente l’applicazione dell’incentivo alla nuova azienda.
L’opzione alla rinuncia dei contributi può essere esercitata una volta sola, ed è revocabile. In quest’ultimo caso, il datore di lavoro riprende a versare i contributi dal primo mese di paga successivo alla revoca.