Artigiani e Commercianti: contributi INPS dovuti per il 2023

di Alessandra Gualtieri

Circolare INPS con gli importi della contribuzione dovuta dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'anno 2023.

Le aliquote contributive 2023 per le gestioni pensionistiche INPS dei lavoratori artigiani e commercianti sono pari al 24% per titolari e collaboratori (coadiuvanti e coadiutori) oltre i 21 anni, al 23,25% per collaboratori under 21 anni.

Si conferma la riduzione del 50% dei contributi per artigiani ed esercenti attività commerciali con più di 65 anni e già pensionati INPS.

Contributi sul minimale

La rivalutazione ISTAT dell’8,1% comporta per il 2023 che il reddito minimo annuo da considerare per il calcolo del contributo IVS sia pari a 17.504 euro.

Artigiani

  • Titolari e coadiuvanti/coadiutori over 21:  € 4.208,40 (4.200,96 IVS +7,44 maternità)
  • Coadiuvanti/coadiutori  under 21: € 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità)

Commercianti

  • Titolari e coadiuvanti/coadiutori over 21: € 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità)
  • Coadiuvanti/coadiutori  under 21: € 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità)

Periodi inferiori all’anno solare

  • Titolari e coadiuvanti/coadiutori over 21: 350,70 euro (sia Artigiani sia Commercianti)
  • Coadiuvanti/coadiutori  under 21: 339,76 euro (Artigiani) e 336,76 euro (Commercianti)

Aliquote contributive 2023

Scaglione di reddito Artigiani
Titolari e collaboratori over 21 fino a € 52.190
Titolari e collaboratori over 21 oltre € 52.190
24%
25%
Titolari e collaboratori under 21 fino a € 52.190
Titolari e collaboratori under 21 oltre € 52.190
23,25%
24,25%

 

Scaglione di reddito Commercianti
Titolari e collaboratori over 21 fino a € 52.190
Titolari e collaboratori over 21 oltre € 52.190
24,48%
25,48%
Titolari e collaboratori under 21 fino a € 52.190
Titolari e collaboratori under 21 oltre € 52.190
23,73%
24,73%

Massimale imponibile di reddito annuo

Per il 2023 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti contributi IVS è pari a 86.983 euro (52.190 + 34.793).

Tutti i dettagli nella Circolare 19/2023.