
Il Ministero del Lavoro e quello dell’Economia confermano per il 2022 la riduzione contributiva INPS per gli operai edili a tempo pieno (40 ore a settimana) in relazione alle assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica.
Lo sgravio consiste in una riduzione all’11,50% dell’aliquota contributiva previdenziale e assistenziale dovuta per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2022.
Per beneficiarne, il datore di lavoro deve operare nel settore Industria (codici da 11301 a 11305), Artigianato (codici da 41301 a 41305) o in attività con codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. Lo sgravio non è cumulabile con agevolazioni contributive spettanti ad altro titolo che non prevedono la cumulabilità.
Si tratta dell’agevolazione prevista dall’articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995, disciplinata per l’anno corrente con il decreto del 5 settembre 2022 e illustrata ai datori di lavoro nella circolare INPS 28 ottobre 2022, n. 123.
Il documento indica i requisiti e fornisce le istruzioni per quantificare l’importo del beneficio. Infine spiega come accedervi facendone domanda per il 2022 entro il 5 febbraio 2023, per via telematica tramite modulo “Rid-Edil” (Cassetto previdenziale aziende sul sito INPS, sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”) e compilando debiamente il flusso Uniemens (con il codice L206 e con quello L207 per gli arretrati) fino al mese di competenza gennaio 2023.