In Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022 il decreto con la definizione dei requisiti e delle modalità di erogazione del bonus genitori separati: la prestazione economica spetta al genitore separato nel caso in cui il coniuge non abbia versato l’assegno di mantenimento dovuto durante il Covid.
Il bonus copre un intero anno e può arrivare a 800 euro al mese per un totale di 9.600 euro, ma richiede precisi requisiti.
Si tratta di un risarcimento a fronte del mancato pagamento (o pagamento parziale) da parte dell’altro genitore dell’assegno di mantenimento dovuto, in base agli accordi o alla sentenza divorzile, con inadempimento causato dalla crisi Covid. Per ricevere il contributo, inoltre, bisogna essere conviventi con i figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave.
Spetta soltanto se si ha un reddito massimo di 8.174 euro oppure figli maggiorenni portatori di handicap grave. Inoltre, bisogna che siano rispettate le seguenti condizioni: riduzione o sospensione dell’attività lavorativa di almeno 90 giorni dall’8 marzo 2020 di almeno 90 giorni del genitore inadempiente; oppure un calo di reddito almeno del 30% tra il 2019 e il 2020. Nello specifico:
Il contributo spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all’incapacità a provvedervi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019.
Ci sono dunque dei limiti temporali anche in relazione al periodo durante il quale non viene incassato l’assegno di mantenimento, sempre legati alla pandemia Covid: tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022.
La domanda di accesso al beneficio (erogato fino ad esaurimento risorse) si potrà effettuare sul sito web www.famiglia.gov.it, dopo la pubblicazione del relativo avviso pubblico da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia, allegando la documentazione comprovante il diritto all’assegno di mantenimento e auto-dichiarando gli altri altri requisiti.
Il contributo sarà corrisposto in unica soluzione, pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento fino al tetto massimo di 800 euro per 12 mensilità.