
Lo stipendio netto dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) dipende dall’attività svolta dal lavoratore per i committenti. Il loro contratto non prevede vincoli di orari0 e sede di lavoro, lasciando così la possibilità al lavoratore di organizzare la propria attività in modo autonomo, pur rimanendo funzionalmente inserito nell’organizzazione aziendale. L’unico vincolo che il contratto può prevedere è quello che il lavoro venga concluso nei tempi prestabiliti. I collaboratori coordinati e continuativi sono anche detti lavoratori parasubordinati, perché rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente.
La retribuzione lorda e di conseguenza lo stipendio netto non ha quindi un fisso mensile, ma dipende dalla prestazione effettuata. Vediamo come procedere per il calcolo dello stipendio netto in caso di contratto Co.Co.Co. in dettaglio.
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Stipendio netto Co.Co.Co.
Solitamente lo stipendio del collaboratore corrisponde al trattamento minimo previsto per i lavoratori dipendenti nel settore corrispondente. Prima di vedere come calcolare lo stipendio netto, è bene precisare nella RAL dei Co.Co.Co non sono previste 13esime ed eventuali 14sime mensilità.
Elementi di calcolo
Per il calcolo dello stipendio, il lavoratore Co.Co.Co. dovrà prendere a riferimento:
- l’imponibile, pari al compenso lordo al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, ricordando che nelle collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) e figure assimilate il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore;
- l’IRPEF lorda, alla quale sottrarre la detrazione spettante per il lavoro dipendente e le eventuali detrazioni spettanti per familiari a carico, ricavando così l’IRPEF netta;
- le addizionali regionale e comunale.
A questo punto, la formula di calcolo dello stipendio netto per i Co.Co.Co. sarà pari al lordo meno IRPEF netta e le addizionali.
Collaboratori e assimilati | Aliquote Gestione Separata INPS |
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Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll | 34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll | 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |